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Ordinanza — n. 16638/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against penalty agreements as waived issues under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16638/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Barone, Catalano, and Mineo inadmissible. The appellants challenged a penalty agreement sentence for alleged errors in sentencing and omitted reasoning regarding acquittal grounds. The court ruled that issues waived by the parties' agreement to settle are not reviewable in cassation, except for illegal penalties, which were not raised here.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals based on penalty agreements, claims regarding waived grounds for acquittal or the specific determination of the penalty are inadmissible unless the penalty is proven illegal.

Parole chiave

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penalty agreement appeal waived grounds acquittal inadmissible cassation procedural waiver Italian criminal procedure rinuncia alla motivazione motivi di cassazione revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
I ricorrenti impugnano la sentenza in data 20/01/2025 della Corte di appello di Ancona, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
I ricorrenti impugnano la sentenza in data 20/01/2025 della Corte di appello di Ancona, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 Cc.
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rien- trante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. BARONE GAETANO nato il 10/03/1972 a PALERMO 2. CATALANO FABIO nato il 02/11/1998 a PALERMO 3. MINEO GIOVANNI nato il 13/08/1965 a PALERMO avverso la sentenza in data 20/01/2025 della CORTE DI APPELLO DI AN- CONA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorrenti impugnano la sentenza in data 20/01/2025 della Corte di appello di Ancona, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Con separati ricorsi, ma con motivi sovrapponibili, Gaetano Barone, Fabio Catalano e Giovanni Mineo deducono l’erronea determinazione della pena, l’omessa specificazione delle modalità di determinazione della stessa, l’omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento.

2. Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai 1 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A N T O N I O S A R A C O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 d 7 8 e a 5 4 8 b 6 4 1 f 6 8 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a motivi di gravame, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto dif- forme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rien- trante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 2020, M., Rv. 278170).

L’omessa motivazione circa la misura della pena e dell’indicazione delle mo- dalità cui si è pervenuti alla sua determinazione e l’omessa motivazione in punto di sussistenza di cause di proscioglimento sono tutte questioni che si pongono al di fuori delle ipotesi per cui è consentita l’impugnazione in cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità dei ricorsi. Vale la pena rimarcare come la pena irrogata sia quella determinata dalle stesse parti e che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la ri- nuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, an- che se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irroga- zione di una pena illegale.

Ipotesi che non ricorre né viene dedotta con i ricorsi in esame.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-