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Sentenza — n. 16396/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16396/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16396/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 25 gennaio 2016 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha rideterminato la pena inflitta ad Angelo Greco, per il reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309, confermando nel resto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16396/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309, confermando nel resto.

Parole chiave

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pena con condizionale parziale reato grave di stupefacenti revisione della sentenza penale guida recidiva in stato di ebbrezza forza di cosa giudicata parziale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di Greco Angelo, nato a Santa Maria Capua Vetere il 07/02/1989 avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 25 gennaio 2016 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha rideterminato la pena inflitta ad Angelo Greco, per il reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309, confermando nel resto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Angelo Greco, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta la F i r m a t o D a : V I N C E N Z A S T E F A N I A F I U M A R A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 4 e f d 1 e 2 1 f 2 6 8 9 f - F i r m a t o D a : A L E S S A N D R O L E O P I Z Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f e 5 e d 6 f 9 4 3 a a 2 d 7 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a violazione degli artt. 157, 158, 159 e 61 cod. pen., 129 e 531 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, cit. I giudici di appello, secondo la difesa, essendo stata ritenuta dalla prima sentenza di questa Corte l’ipotesi lieve della contestata detenzione di stupefacenti, avrebbero dovuto, infatti, dichiarare l’estinzione del processo per prescrizione, maturata in ipotesi prima della stessa pronuncia di annullamento.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto mediante motivi non consentiti. Secondo la consolidata esegesi di legittimità, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, l’ipotetica omissione della declaratoria di prescrizione da parte della Sesta Sezione di questa Corte non poteva essere ulteriormente eccepita, dal momento che l’intervenuto giudicato copre, com’è noto, il dedotto e il deducibile, anche per quel che attiene alle cause di estinzione (cfr., in tema di revisione, Sez. 1, n. 8250 del 14/12/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274919-01;

Sez. 5, n. 37268 del 15/06/2010, Caruson, Rv. 248636-01). Invero, a seguito dell’annullamento parziale, ai fini dell’individuazione delle parti della sentenza che acquistano autorità di cosa giudicata in difetto di connessione essenziale con la parte annullata, occorre avere riguardo a tutte quelle statuizioni che hanno autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione a un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito di una stessa imputazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame.

Ne consegue che, in caso di annullamento parziale che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall’accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell’imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile – con la conseguenza che è preclusa al giudice di rinvio la possibilità di dichiarare prescritto il reato – non solo quando la causa estintiva sia sopravvenuta, ma anche, attesa la maturazione del giudicato, quando essa sia preesistente e purtuttavia non sia stata valutata dalla Corte di legittimità; «per l’applicazione dell’art. 129 del cod. proc. pen., è necessario sussista ancora un “procedimento” in punto di esistenza del reato-affermazione di responsabilità dell’imputato, ma evidentemente detto “procedimento” più non esiste una volta che questa Corte abbia annullato solo su altri punti, rigettando il ricorso su quello relativo alla responsabilità» (così, Sez. 3, n. 45416 del 26/09/2024, Chiarenza, non mass.; confronta, in termini, Sez.

U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418-01; Sez. 2, n. 20757 del 19/03/2021, Fotia, non mass.; Sez. 6, n. 16008 del 13/03/2019, Rossi, non mass.; Sez. 1, n. 8464 del 01/07/1993, Agostoni, Rv. 195061-01, nonché Sez. 1, n. 1712 del 22/10/2024, dep. 2025, Donaquio, non mass., in tema di improcedibilità).F i r m a t o D a : V I N C E N Z A S T E F A N I A F I U M A R A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 4 e f d 1 e 2 1 f 2 6 8 9 f - F i r m a t o D a : A L E S S A N D R O L E O P I Z Z I E m e s s o D a :

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f e 5 e d 6 f 9 4 3 a a 2 d 7 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme