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Sentenza — n. 16391/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order citing specific appeal admissibility and periculum libertatis violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16391/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Nicola Panella's appeal against a Naples tribunal's order for his detention. Panella argued the prosecution's appeal was too vague regarding specific risks and that the tribunal ignored his good conduct and time served. The court found the prosecution's appeal sufficiently specific and upheld the detention based on the gravity of the alleged crimes and the risk of recidivism, rejecting Panella's claims as unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 591, lett. c), Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 274, lett. c), Art. 275 cod. proc. pen.: The appeal by the prosecution is admissible if it specifically addresses the need for coercive measures and the risk of recidivism, and the lower court's decision to detain is valid when based on the gravity of the facts and the danger of reoffending, disregarding the mere passage of time.

Parole chiave

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detention order periculum libertatis prosecution appeal recidivism risk coercive measures Cassation review procedural admissibility recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Peraltro, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato è del tutto autonoma (e le peculiarità della posizione di Nicola Panella risultano, per quanto sinora detto, adeguatamente scrutinate), in quanto la valutazione da esprimere ex art. 274 cod.
Art. 275 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condannato al pagamento delle spese processuali.
Art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg.
artt. 110 cod. pen
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ricorre per cassazione Nicola Panella, a mezzo dei propri difensori, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
art. 274 cod. proc. pen
Peraltro, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato è del tutto autonoma (e le peculiarità della posizione di Nicola Panella risultano, per quanto sinora detto, adeguatamente scrutinate), in quanto la valutazione da esprimere ex art. 274 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, Nisi
Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza
286363-01; Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv.
Sez. 6, n. 32355 del 08/07/2024, Compagno
Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Delle Fazio
Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Delle Fazio, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di Panella Nicola, nato a Montesarchio il 05/04/1964 avverso l’ordinanza del 22/01/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Angelo Leone, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Dario Vannetiello, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, in parziale accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Nicola Panella in relazione ai reati di cui F i r m a t o D a : V I N C E N Z A S T E F A N I A F I U M A R A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 4 e f d 1 e 2 1 f 2 6 8 9 f - F i r m a t o D a : A L E S S A N D R O L E O P I Z Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f e 5 e d 6 f 9 4 3 a a 2 d 7 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a agli artt. 110 cod. pen. e 223, primo comma, in relazione all’art. 216, primo comma, n. 1-2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e 110 e 648-ter.1 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione Nicola Panella, a mezzo dei propri difensori, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Primo motivo: violazione degli artt. 591, lett. c), e 581 cod. proc. pen., in relazione alla mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio requirente, attesa la sua aspecificità in ordine alle esigenze cautelari, prive di confronto con il decisivo argomento addotto dal Giudice per le indagini preliminari, che faceva leva sul tempo intercorso dal momento del fatto. 2.2.

Secondo motivo: violazione degli artt. 274, lett. c), e 275 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione, ancora in ordine al periculum libertatis. Il rischio di reiterazione sarebbe paventato dal Tribunale sulla sola scorta delle gravi modalità commissive, apoditticamente postulate, e del contraddittorio richiamo a un più ampio contesto criminale oggetto di due ulteriori procedimenti (nell’ambito dei quali, tuttavia, era stata esclusa la sussistenza di esigenze cautelari, con argomentazioni estendibili anche alla presente vicenda, incentrate sul decorso del tempo e sul corretto comportamento tenuto durante la misura autocustodiale e i quattro anni trascorsi in libertà).

Nell’ordinanza impugnata, viceversa, si valorizzerebbero, del tutto illogicamente, i precedenti penali (l’ultimo dei quali risale al 1999) e addirittura l’attuale attività lavorativa presso una società non coinvolta in vicende giudiziarie. La difesa, infine, contesta anche la scelta della misura intramuraria, motivata con la necessità di interrompere i contatti con i terzi, senza fare cenno all’identità dei possibili interlocutori, né tenere conto dell’impeccabile comportamento tenuto sia agli arresti domiciliari che all’esito della scarcerazione.

Oltretutto, in maniera ulteriormente contraddittoria, sarebbero state disposte misure non custodiali nei confronti dei concorrenti Guerriero e Galietta.

3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

2. Per ragioni di chiarezza espositiva, è opportuno muovere dall’esame del secondo motivo.F i r m a t o D a : V I N C E N Z A S T E F A N I A F I U M A R A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 4 e f d 1 e 2 1 f 2 6 8 9 f - F i r m a t o D a : A L E S S A N D R O L E O P I Z Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f e 5 e d 6 f 9 4 3 a a 2 d 7 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a 2.1.

Dopo un’approfondita disamina dei gravi indizi di colpevolezza dei delitti di bancarotta societaria documentale e patrimoniale e di autoriciclaggio, il Tribunale partenopeo, con congruo apparato motivazionale, salda le più recenti emergenze investigative con l’allarmante carriera criminale del ricorrente (inserito ad altissimo livello nei circuiti della criminalità organizzata sannita – dedita al narcotraffico, alle estorsioni e all’infiltrazione nelle istituzioni locali – sin dagli anni Ottanta, destinatario di condanna per associazione di tipo mafioso, con lunga carcerazione dopo un periodo di latitanza, nonché della misura della sorveglianza speciale), evolutasi con un raffinamento delle attività delittuose (mediante gestione occulta, tramite prestanome, di innumerevoli società commerciali, operanti illegalmente nel settore dei rifiuti, delle RSA e dell’accoglienza agli immigrati).

Quanto alla situazione attuale, si sottolinea, a fronte dei ridottissimi redditi dichiarati e della percezione di sussidi Inps, l’elevata professionalità criminale desumibile dalla creazione di molteplici schermi societari, con la conseguente disponibilità di logistica e ingenti capitali, secondo collaudati schemi operativi (utilizzo di prestanome e fedeli professionisti contabili, anche per la richiesta di finanziamenti; progressivo svuotamento delle risorse aziendali; cessioni di quote e distrazioni di liquidità coperte da false pezze giustificative, sino al fallimento).

Tale modus operandi emerge inequivocabilmente anche dai reati di turbativa d’asta e di interposizione fittizia contestati in distinti procedimenti. Nonostante le condotte descritte nell’imputazione provvisoria non vadano, perlopiù, oltre il 2019 (ma si noti come il reimpiego delle risorse illecite nella Micro Immobiliare Srl sia contestato, ex art. 648-ter.1 cod. pen., «con condotta permanente»), il sistema imprenditoriale/criminale in questione risulta tuttora pienamente operativo, attesa la disponibilità dell’ennesimo congiunto (il nipote Nicola Perone) ad assumere cariche amministrative nell’impresa dove “lavora”, formalmente come dipendente, l’indagato, nonché di altra rodata “testa di legno” (Pasquale Cassese) in ancora nuovi soggetti societari (pp. 40-43). 2.2.

Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponga censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01). D’altronde, il vizio di contraddittorietà “processuale” della motivazione (o “travisamento della prova”) è solo quello che si traduce in un’incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sede processuale (Sez. 3, n. 4803 del F i r m a t o D a :

V I N C E N Z A S T E F A N I A F I U M A R A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 4 e f d 1 e 2 1 f 2 6 8 9 f - F i r m a t o D a : A L E S S A N D R O L E O P I Z Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f e 5 e d 6 f 9 4 3 a a 2 d 7 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini, Rv. 287429-01; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, De Carlo, Rv. 240996-01).

Infine, la manifesta illogicità della motivazione (o contraddittorietà “logica”), ovvero la presenza di un apparato argomentativo non permeato da intrinseca logicità, quanto in particolare alla ricostruzione in fatto e alla valutazione complessiva delle inferenze probatorie, consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255141-01, in motivazione; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636-01). 2.3. Nel caso di specie, dalle suindicate riflessioni non emerge alcuna cesura logica e alcun insuperabile attrito rispetto ad ulteriori risultanze procedimentali. In primo luogo, la convergenza finalistica e operativa di plurime condotte delittuose risulta un elemento di indubbia valenza dimostrativa, restando ininfluente, come accennato, che altri giudici, a cui era dedotto solo un più limitato segmento delle complessive operazioni societarie, avessero espresso un diverso giudizio in ordine alla probabile recidivanza.

Soprattutto, il mero dato cronologico è ampiamente superato, in maniera implicita ma chiarissima, dall’adeguata ponderazione della permanente attualità ed efficienza operativa dell’illecito strumentario imprenditoriale ancora a completa disposizione del ricorrente. Rispetto al congruo discorso giustificativo del Tribunale, l’impugnazione si pone in una sterile ottica confutativa, proponendo solo un’alternativa (e frazionata) rilettura della piattaforma indiziaria. 2.4. Quanto alla scelta della misura, premesso che nel provvedimento impugnato sono ben indicati, nominativamente, alcuni dei possibili interlocutori per ulteriori attività criminali, la complessiva ricostruzione delle nuove e più sofisticate forme di criminalità adottate da Panella, dopo lo iato rispetto alla precedente appartenenza ad ambienti di criminalità più “muscolare”, disattende adeguatamente l’ipotesi difensiva di un ripensamento delle proprie giovanili scelte antisociali e giustifica congruamente l’adozione della massima cautela.

Peraltro, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato è del tutto autonoma (e le peculiarità della posizione di Nicola Panella risultano, per quanto sinora detto, adeguatamente scrutinate), in quanto la valutazione da esprimere ex art. 274 cod. proc. pen., con particolare riguardo al pericolo di recidivanza, si fonda anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché ben potrebbe risultare giustificata l’adozione di F i r m a t o D a : V I N C E N Z A S T E F A N I A F I U M A R A E m e s s o D a :

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 4 e f d 1 e 2 1 f 2 6 8 9 f - F i r m a t o D a : A L E S S A N D R O L E O P I Z Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f e 5 e d 6 f 9 4 3 a a 2 d 7 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a regimi difformi (Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, Nisi, Rv. 286363-01; Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258-02). 2.5. Il secondo motivo, pertanto, non è consentito, laddove sollecita una diversa valutazione delle risultanze investigative, e risulta, comunque, manifestamente infondato.

3. Ciò premesso, l’apprezzamento della gravità indiziaria, in ordine al quale si è interrotta la catena devolutiva, resta tuttavia evidentemente imprescindibile, pur nell’autonomia delle diverse valutazioni, anche in ordine alla successiva compiuta delibazione delle necessità cautelari. Il Tribunale aveva già chiarito, in un consequenziale discorso giustificativo, la pertinenza censoria dell’impugnazione della parte pubblica, in tema sia di gravità indiziaria, sia – implicitamente, ma chiaramente – di prognosi infausta di recidivanza, come agevolmente ricavabile dalla ricostruzione dei fatti alla luce delle emergenze ad oggi disponibili, sottolineando, a quest’ultimo proposito, le interferenze applicative con altro procedimento (pp. 6-7; cfr. anche appello dell’Ufficio requirente, p. 25, ove si ottempera al proprio onere di specificità anche in ordine al periculum).

Gli scenari criminali così delineati nel dettaglio illuminano definitivamente, nella pienezza della giurisdizione di merito, l’attualità delle necessità cautelari, offrendo congrua risposta, disattendendolo, anche al contrario argomento del decorso del tempo. Il gravame proposto dal Procuratore della Repubblica è stato, dunque, correttamente giudicato ammissibile, in quanto attingeva la complessiva tenuta logica della motivazione con precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto devolute al giudice dell’impugnazione, senza limitarsi a un mero richiamo all’originaria richiesta cautelare (cfr., Sez. 6, n. 32355 del 08/07/2024, Compagno, Rv. 286857-01;

Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664-01). Il primo motivo di impugnazione risulta, quindi, infondato.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condannato al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.F i r m a t o D a : V I N C E N Z A S T E F A N I A F I U M A R A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 4 e f d 1 e 2 1 f 2 6 8 9 f - F i r m a t o D a : A L E S S A N D R O L E O P I Z Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f e 5 e d 6 f 9 4 3 a a 2 d 7 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.