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Ordinanza — n. 16063/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to plea bargain agreement covering all factual and legal qualifications.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16063/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible under Article 610, paragraph 5, bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea bargain sentence regarding money laundering, arguing a lack of logical reasoning in the lower court's decision. The Court ruled that once parties agree on facts and legal characterization in a plea deal, the defendant cannot later contest these elements without manifestly eccentric grounds.

Regesto Legislator

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Art. 444 et seq. cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: A plea bargain agreement binds the defendant to the agreed facts and legal characterization, rendering subsequent cassation appeals inadmissible unless the qualification is manifestly eccentric to the material conduct.

Parole chiave

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plea bargain inadmissible appeal money laundering procedural agreement legal characterization recidiva nell'infrazione sanzione penale procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 et seq. cod. proc. pen.
Consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Ricorso trattato con procedura de pano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. IN FATTO.E IN DIRITTO 1.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020
Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021
279842; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Rv.
Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022
281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Rv.
Sez. 6, n. 3108 del 8/1/2018
283023; Sez. 6, n. 3108 del 8/1/2018, P.v.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Kozhokar Vitalii (alias Kretu Vasyl), nato in Ucraina il 10/07/1987, avverso la sentenza emessa in data 25 novembre 2024 dal Tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti. Ricorso trattato con procedura de pano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. IN FATTO.E IN DIRITTO 1. In data 25 novembre 2024 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano applicava all'imputato -oggi ricorrente- la pena concordata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., con il Pubblico ministero, in relazione al delitto di riciclaggio (reato più grave, capo 3 della rubrica) ed altri delitti contro il patrimonio e l'ordine pubblico, ritenuti meno gravi; reati tutti unificati dal vincolo della continuazione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo genericamente il difetto di argomentazioni logiche atte a sostenere la decisione sulla responsabilità, sulla qualificazione dei fatti e sulla misura della sanzione applicata. Il ricorso proposto è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il Pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena.

Da parte sua, il Giudice ha il potere- dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla. Consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall'accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto ovvero della qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Dunque, è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è -in larga misura- non realizzata in senso proprio dal Giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull'esito del processo. Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio.

3. Il ricorso, che non tiene conto dell'accordo raggiunto con la parte pubblica proprio in ordine alla sussistenza, alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla misura della sanzione applicata, deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 3.1. Tale inammissibilità può essere delibata con procedura de plano, secondo quanto dispone l'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., atteso che la qualificazione giuridica del fatto contestato, sulla quale le parti hanno raggiunto l'accordo processuale recepito dal Giudice, non è affatto "palesemente.eccentrica" rispetto alla condotta materiale descritta in imputazione, ma, al contrario, ne "veste" di abito giuridico i precisi connotati ontologici (nei termini: Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Rv. 279842; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Rv. 281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Rv. 283023; Sez. 6, n. 3108 del 8/1/2018, P.v. 272252).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am