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Sentenza — n. 16060/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16060/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16060/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Macerata rigettava l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari dello stesso circondario in data 16 settembre 2024, che aveva disposto il sequestro preventivo (anche presso terzi) dei saldi attivi di n. 5 conti correnti intestati alla TREND SERVICE s.r.l. accesi presso diversi istituti di credito, ove risultavano depositati euro 621.197,73, oltre le somme sequestrate nel prosieguo delle attività di esecuzione della misura cautelare reale. Il decreto era eseguito il 25 ottobre successivo.

Regesto Legislator

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art. 100 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16060/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 3.1. Rammenta il Collegio che, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., norma generale in tema di impugnazioni, senz'altro applicabile anche in tema di riesame reale, «l'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento». 3.2. Come si evince dall'esame degli atti trasmessi, accessibili in ragione del preliminare vaglio di ammissibilità del ricorso, l'istanza riesame risulta sottoscritta dal mero difensore del terzo interessato (tale qualificatosi anche con il presente ricorso), non munito della prescritta procura speciale (art. 100 cod. proc. pen.), nominato in data 25 ottobre 2024 (v. verbale di esecuzione del decreto di sequestro in atti).

Parole chiave

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servizio finanziario fornitore di servizi di pagamento fornitore di servizi di telecomunicazione indagine internazionale per truffa titolari di conti bancari sorveglianza delle relazioni bancarie

Disposizioni normative citate

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art. 100 cod. proc. pen
Come si evince dall'esame degli atti trasmessi, accessibili in ragione del preliminare vaglio di ammissibilità del ricorso, l'istanza riesame risulta sottoscritta dal mero difensore del terzo interessato (tale qualificatosi anche con il presente ricorso), non munito della prescritta procura speciale (art. 100 cod.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: Tiburzi Elvio, nato a Macerata il 28/08/1978, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della Trend Service s.r.I., terzo interessato nel p.p. n. 28/2022 R.G.N.R. EPPO Milano-Bologna, avverso la ordinanza del 26/11/2024 del Tribunale di Macerata; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 8 febbraio 2025 dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le memorie di replica trasmesse in data 4 marzo 2025 dal difensore e procuratore speciale del ricorrente, avv. Filippo Polisena, con le quali il difensore insiste per l'annullamento della ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Macerata rigettava l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari dello stesso circondario in data 16 settembre 2024, che aveva disposto il sequestro preventivo (anche presso terzi) dei saldi attivi di n. 5 conti correnti intestati alla TREND SERVICE s.r.l. accesi presso diversi istituti di credito, ove risultavano depositati euro 621.197,73, oltre le somme sequestrate nel prosieguo delle attività di esecuzione della misura cautelare reale. Il decreto era eseguito il 25 ottobre successivo.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il procuratore speciale di Elvio Tiburzi (in proprio e nella qualità di legale rapp.te della TREND SERVICVE s.r.I.), terzo interessato presso cui era stato eseguito il decreto di sequestro emesso nell'ambito del procedimento penale che vedeva sottoposto ad indagini e destinatario della misura reale (tra gli altri) Zhang Yinshun; il ricorrente deduceva, a mezzo del procuratore speciale (già nominato difensore il 25 ottobre 2025) officiato solo in occasione del ricorso: 2.1. Inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità e vizio di motivazione, per mancanza o mera apparenza, in riferimento ai motivi nuovi di riesame depositati presso la cancelleria del Tribunale in data 25 novembre 2024; in particolare, il ricorrente evidenziava che la società ricorrente non si appartiene, né è gestita di fatto dall'indagato cittadino cinese; non ha mai avuto rapporti commerciali con costui, né sono registrate transazioni finanziarie in entrata o in uscita a beneficio dello stesso; la società TREND SERVICE è realmente operativa dal 2022 ed ha beneficiato di un mutuo bancario per avviare le sue attività. 2.2.

Il motivo era replicato, con indicazione giurisprudenziale di sostegno, con la memoria di risposta alle conclusioni del P.g., depositata in data 4 marzo 2025.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Rammenta il Collegio che, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., norma generale in tema di impugnazioni, senz'altro applicabile anche in tema di riesame reale, «l'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento». 3.2. Come si evince dall'esame degli atti trasmessi, accessibili in ragione del preliminare vaglio di ammissibilità del ricorso, l'istanza riesame risulta sottoscritta dal mero difensore del terzo interessato (tale qualificatosi anche con il presente ricorso), non munito della prescritta procura speciale (art. 100 cod. proc. pen.), nominato in data 25 ottobre 2024 (v. verbale di esecuzione del decreto di sequestro in atti).

La conseguente inammissibilità dell'originaria impugnazione (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505: È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza; negli stessi termini Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 271722; da ultimo, Sez. 2, n. 3775 del 17/12/2024, dep. 2025, ric.

Russo) non è stata valutata e dichiarata dal giudice del riesame; tuttavia il vizio preclusivo non è sanabile e si riverbera anche sulla successiva impugnazione, che va necessariamente dichiarata, anche d'ufficio, a sua volta, inammissibile.

3. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità della predetta colpa, desumibile dal tenore delle rilevate cause d'inammissibilità - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa