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Sentenza — n. 16056/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals claiming trial court misinterpreted evidence in fraud conviction case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16056/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Grieco and Ferrigno inadmissible, upholding the Appellate Court's fraud conviction. The defendants argued that the trial court ignored witness testimony regarding the partial execution of renovation works and their initial transparency about financial issues. The court rejected these claims, ruling that the lower judges correctly evaluated the evidence and that the defendants' arguments merely sought a re-evaluation of facts outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 7 cod. pen.; Art. 363 c.p.c.: Appeals challenging the interpretation of declaratory evidence or the weight given to it are inadmissible unless a clear and undisputed distortion of the testimony is demonstrated.

Parole chiave

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criminal fraud conviction appellate review limits misinterpretation of evidence partial contract execution inadmissible appeal contratto di ristorazione pagamento del subappaltatore mercede dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 7 cod. pen.
Grieco Mauro e Ferrigno Giacomo, impugnano la sentenza della Corte di appello di Perugia indicata in epigrafe che, parzialmente riformando quella del Tribunale di Perugia emessa in data 08/06/2022 ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.
Art. 363 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
258774; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019,Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da Grieco Mauro nato a Casoria il 12/09/1967 Ferrigno Giacomo nato a Palermo il 04/12/1962 avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 14/05/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha concluso, per l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Grieco Mauro e Ferrigno Giacomo, impugnano la sentenza della Corte di appello di Perugia indicata in epigrafe che, parzialmente riformando quella del Tribunale di Perugia emessa in data 08/06/2022 ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., ridotto la pena e confermato nel resto la sentenza di primo grado che li aveva condannati per il delitto di truffa nei confronti di Giulianelli Daniela alla pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno. I ricorsi propongono, sia pure con diversi accenti, le medesime doglianze e cioè violazione di legge, mancanza ed illogicità della motivazione.

Ci si duole che i giudici merito hanno ritenuto integrato il delitto di truffa nonostante dall'istruttoria dibattimentale, in particolare dalle dichiarazioni del teste Rossi e della stessa parte civile Giulianelli Daniela, non fossero emersi gli elementi oggettivo e soggettivo, costitutivi del reato di truffa. Assume la difesa che la condotta tenuta degli imputati nel corso dei contatti con la persona offesa, all'esito dei quali la Giulianelli stipulò il contratto di appalto per la ristrutturazione del suo locale ristorante, versando a titolo di acconto gin- in più tranches , sulla carta Pstpay del Ferrigno, la somma di euro 9.000,00 fosse stato, sin dall'inizio, trasparente in quanto Grieca, palesò alla p.o. la propria indisponibilità economica ad eseguire i lavori e l'impossibilità di figurare nel contratto a causa di precedenti questioni giudiziarie.

Anche nella fase di esecuzione del contratto di appalto, la condotta dei ricorrenti sarebbe stata corretta poiché, diversamente da quanto affermato in sentenza, i lavori di ristrutturazione iniziarono e furono anche parzialmente eseguiti. Con un secondo motivo i ricorrenti lamentano mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni dei testi Rossi e Giulianelli (i quali avevano riferito che gli imputati avevano effettivamente intrapreso i lavori di ristrutturazione), senza valutare che, data la parziale esecuzione dei lavori, l'importo di euro 9.000,00 versato dalla persona offesa come acconto, doveva essere ridotto.

I ricorsi sono inammissibili. I motivi con cui si contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tendono in realtà a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti. Entrambi i ricorsi, per escludere la natura truffaldina della condotta tenuta dagli imputati nel corso delle trattative sino alla stipula del contratto di appalto, fanno leva sulle dichiarazioni del teste Rossi e della persona offesa Giulianelli, asseritamente non considerate dalla Corte di appello.

Ebbene nel caso in esame non ricorre alcun vizio di "travisamento della prova dichiarativa", che ricorre nel caso si evidenzi in modo palese e non controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, dovendosi escludere detto vizio quando si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019,Rv. 277758), situazione questa non rilevabile nella motivazione della sentenza.

I giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici /le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e segg. della sentenza impugnata in cui ove la Corte d'appello ha indicato plurimi elementi dimostrativi della natura ingannevole della condotta tenuta dagli imputati, non scalfita dal ruolo assunto dal geometra Rossi, mero intermediario, e non smentita dal fatto che Grieco avesse palesato problematiche nell'assunzione formale dell'impegno ed ha anche spiegato le ragioni per le quali la asserita parziale esecuzione dei lavort_doveva ritenersi irrilevante, trattandosi di opere del tutto indefinite, volte a rafforzare la parvenza di affidabilità degli imputati).

In conclusione, le contrarie prospettazioni difensive volte ad attribuire alla vicenda un rilievo meramente civilistico, tendono ad accreditare una diversa lettura delle emergenze processuali non condivisibile attesa l'assenza di invalidità censurabili in questa sede/ pertanto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen