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Sentenza — n. 16054/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifest unfoundedness and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16054/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of its grounds and a lack of specific detail. The appellant argued that the lower court mischaracterized the crime as receipt rather than theft and erred in finding medical documents justified drug possession, but failed to provide objective evidence or precise document locations. The court rejected these claims as logical deductions from existing proof and noted the appellant merely reiterated the lower court's arguments without new substantiation.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 610, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded or lack the specific detail required by law to allow the court to examine the merits.

Parole chiave

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manifest unfoundedness lack of specificity inadmissibility of appeal reiteration of arguments procedural dismissal documenti soggetti a un trattamento particolare fascicolo medico perizia medica superata

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 610, comma 1, c.p.p.
Art. 164, comma 4, cod. pen.
art. 648 cod. pen
Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato accertato di cui all'art. 648 cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 51417 del 04/12/2013, D'Oria
Sez. 2, n. 8064 del 21/12/2022, Hasibra
Sez. 2, n. 14283 del 23/02/2022, Di Lalla
2023, Hasibra, non mass.; Sez. 2, n. 14283 del 23/02/2022, Di Lalla, non mass.).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Miracola Massimiliano, nato a Sant'Agata di Militello, il 08/12/1978, avverso la sentenza del 08/11/2024 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte, trasmesse il 28 febbraio 2025 a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. Manuela Minciullo, che con la memoria di replica alle conclusioni del Pubblico ministero ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, evidenziando il travisamento della prova circa la qualificazione del fatto come ricettazione invece che furto, personalmente commesso, e l'errore di fatto in cui è incorsa la Corte territoriale nel ritenere che i documenti rinvenuti nel possesso dell'imputato fossero ricettari medici.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere la rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito sulla penale responsabilità per il reato, così come contestato e ritenuto in sentenza, oltre che segnalare un deficit motivazionale nella negazione della sospensione condizionale della pena. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato accertato di cui all'art. 648 cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione dei documenti sanitari firmati in bianco dal medico del SERT, provento di delitto (che l'imputato afferma, senza allegare circostanze obiettive atte a confortare quanto asserito, di aver commesso personalmente), sia con riferimento al dolo che copre la consapevolezza della provenienza da delitto dei documenti posseduti, che con riguardo alla ontologica sussistenza a monte della ricezione di una fattispecie delittuosa caratterizzata dalla sottrazione, non addebitabile all'imputato in assenza di elementi obiettivi di conforto alle sue mere asserzioni. 1.2.

Così pure deve ritenersi per il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura l'errore commesso dalla Corte territoriale nel ritenere che i documenti rinvenuti nel possesso dell'imputato fossero ricettari medici idonei a giustificare la detenzione di metadone. Orbene, la Corte ha ritenuto accertato il fatto descritto in imputazione (ricette mediche firmate in bianco e timbrate). La difesa lamenta un travisamento del fatto contestato, ma non allega al ricorso, ai fini dell'autosufficienza, i documenti il cui contenuto ritiene travisato, né ne indica con precisione la collocazione negli atti processuali al fine di consentire alla cancelleria del giudice a quo di affoliare gli atti al fascicolo formato per la Corte di legittimità.

In ogni caso, la Corte ha argomentato diffusamente il proprio convincimento sul punto, affermando -in maniera tutt'altro che illogica- che tali fogli firmati in bianco e timbrati ben potevano fungere da documento di accompagnamento del metadone rilasciato dal SERT, il che rappresenta un valore spendibile (Sez. 2, n. 51417 del 04/12/2013, D'Oria, Rv. 258223-01; Sez. 2, n. 8064 del 21/12/2022, dep. 2023, Hasibra, non mass.; Sez. 2, n. 14283 del 23/02/2022, Di Lalla, non mass.). A fronte di tale argomentazione, logica e congruente con la prova, il ricorrente reitera pedissequamente il motivo di gravame, così scivolando verso l'inammissibilità per difetto di specificità estrinseca del motivo.1.3.

Il terzo motivo è manifestamente infondato in diritto, avendo la Corte respinto il motivo di gravame prodotto in tema di possibil-e riconoscimento della (seconda) sospensione condizionale della pena. La Corte argomenta il rigetto affermando che non ricorrono i presupposti per concedere la sospensione condizionale della pena. Il giudice di primo grado afferma che l'imputato ne ha già in passato beneficiato. Orbene, dalla lettura del certificato del casellario si evince che l'imputato ha fruito nel 2004 della sospensione condizionale di una pena di un anno e 4 mesi di reclusione; tale sanzione se sommata a quella irrogata con la sentenza confermata dalla Corte di appello supera i limiti dei due anni normativamente previsti (art. 164, comma quarto, cod. pen.).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della