Sentenza — n. 15975/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiorgino Cosimo e Falcone Simone, a mezzo del difensore di fiducia e con un'unica impugnazione, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce dell'11/09/2024, con cui, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e in riformata della sentenza del Gup del Tribunale di Lecce, è stata rideterminata la pena inflitta ai ricorrenti in ordine ai reati loro ascritti alla rubrica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15975/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. e in riformata della sentenza del Gup del Tribunale di Lecce, è stata rideterminata la pena inflitta ai ricorrenti in ordine ai reati loro ascritti alla rubrica.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GIORGINO COSIMO, nato a CASARANO il 21/11/1994 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti e letto il ricorso dell'Avv. LUCA PUCE; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giorgino Cosimo e Falcone Simone, a mezzo del difensore di fiducia e con un'unica impugnazione, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce dell'11/09/2024, con cui, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e in riformata della sentenza del Gup del Tribunale di Lecce, è stata rideterminata la pena inflitta ai ricorrenti in ordine ai reati loro ascritti alla rubrica.
2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per mancato o erroneo proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Nelle more del procedimento di legittimità, è sopravvenuto il 15 marzo 2025 il decesso di Giorgino Cosimo, come da certificato di morte rilasciato dal comune di Città di Casarano (LE) ed acquisito in atti.
4. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, Rv. 267384), 5. In conclusione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., va annullata senza rinvio, nei confronti di Giorgino Cosimo, la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato, disponendosi la separazione della posizione processuale del coimputato ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Giorgino Cosimo perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dispone la separazione processuale della posizione di Falcone Simone, con formazione di un autonomo fascicolo e rinvia all'udienza dell'Il aprile 2025 stesso relatore con trattazione de plano. Così deciso, i