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Ordinanza — n. 15972/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15972/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15972/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia ha applicato a Moussa Bamba la pena concordemente richiesta dalle parti in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624- bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen, art. 624- bis cod. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15972/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 628 cod. pen. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624- bis cod. pen.

Parole chiave

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rapina qualificata tentata rapina caso poco grave reati contro il patrimonio furto di lieve entità reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia ha applicato a Moussa Bamba la pena concordemente richiesta dalle parti in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 624- bis cod. pen
Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624- bis cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
275971-01; nonché, anche prima dell'inserimento del comma 2-bis nel corpo dell'art. 448 cod. proc. pen., Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Bamba Moussa, nato in Costa D'Avorio il 01/01/1998 (CUI 05KFN4T) avverso la sentenza del 12/12/2024 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia ha applicato a Moussa Bamba la pena concordemente richiesta dalle parti in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624- bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». In tale perimetro normativo è, dunque, ritualmente deducibile il lamentato vizio di sussunzione, ma, coerentemente con l'esegesi consolidata in riferimento al fatto tipico, solo nei casi di errore manifesto e di qualificazione palesemente eccentrica, che emergano con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitoumi, Rv. 275971-01).

La verifica sul punto, inoltre, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573- 01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971-01; nonché, anche prima dell'inserimento del comma 2-bis nel corpo dell'art. 448 cod. proc. pen., Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow, Rv. 271789-01; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766-01).

Nel caso di specie, ferma restando l'assoluta genericità dell'impugnazione, la contestazione evidenzia plurimi e non irrilevanti atti violenti, manifestamente incompatibili con la asserita involontarietà del contatto.

4. Il procedimento deve essere, pertanto, definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consi lier estenso