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Sentenza — n. 15963/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of special bar registration for the appointed defense counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15963/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense counsel who signed the petition was not registered on the Special Bar Roll required for higher courts. Although the defense team later appointed a qualified counsel, the initial filing by an unregistered attorney violated mandatory procedural rules. Consequently, the Court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed by a defense counsel not inscribed on the Special Bar Roll, regardless of subsequent appointment of a qualified attorney or the nature of the underlying procedural defect.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special bar roll requirement defense counsel registration procedural violation court costs and fine revisione della sentenza penale esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Appare evidente la violazione di legge (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), senza che rilevi, sul punto, la doverosa nomina officiosa di un difensore cassazionista (avv.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 299 cod. proc. pen
art. 24-bis cod. proc. pen
Il medesimo Tribunale, in subordine, è stato, altresì, sollecitato a disporre il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per l'accertamento della competenza dell'Autorità giudiziaria di Perugia.
art. 309 cod. proc. pen
Il Presidente della Sezione Riesame del Tribunale di Roma, con proprio decreto del 3 febbraio 2025, ha riqualificato l'appello come ricorso per cassazione «avendo questo Tribunale definito il gravame ex art. 309 cod. proc. pen.».
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 9047 del 20/02/2025, Bonomini
Sez. 7, Ord. n. 6350 del 19/12/2024, Brines
Sez. 4, n. 47031 del 15/11/2024, Rodrigo
2025, Brines, non mass.; Sez. 4, n. 47031 del 15/11/2024, Rodrigo, non mass.; Sez.
Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani
47031 del 15/11/2024, Rodrigo, non mass.; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv.
Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi
256835-01; Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi, Rv.
Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo
Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, Rv.
Sez. 1, n. 38293 del 16/09/2004, Oliari
249985-01; Sez. 1, n. 38293 del 16/09/2004, Oliari, Rv.
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Capano Pasquale, nato a Belvedere Marittimo il 21/11/1961 avverso l'ordinanza del 04/12/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del decreto del Presidente della Sezione Riesame del Tribunale di Roma del 3 febbraio 2025, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per quanto di competenza; lette le conclusioni del precedente difensore d'ufficio di Pasquale Capano, avv. Annunziata Morgani, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; letta la memoria del difensore di fiducia di Pasquale Capano, avv. Angelo Fiumara, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 18 novembre 2024, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Pasquale Capano in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis.1 cod. pen. e 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Il suddetto indagato ha proposto appello, davanti al medesimo Tribunale di Roma, dolendosi dell'omessa risposta alla richiesta di revoca o sostituzione della misura in atto da parte del Giudice per le indagini preliminari (che anzi aveva emesso decreto di giudizio immediato), nonché della abnorme pronuncia del giudice del riesame anche direttamente sulle questioni poste a fondamento di tale istanza ex art. 299 cod. proc. pen. Il medesimo Tribunale, in subordine, è stato, altresì, sollecitato a disporre il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per l'accertamento della competenza dell'Autorità giudiziaria di Perugia.

3. Il Presidente della Sezione Riesame del Tribunale di Roma, con proprio decreto del 3 febbraio 2025, ha riqualificato l'appello come ricorso per cassazione «avendo questo Tribunale definito il gravame ex art. 309 cod. proc. pen.».

4. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre rilevare - preliminarmente e in via assorbente - come l'atto di impugnazione risulti redatto e sottoscritto da un difensore (avv. Antonio Di Tommaso, del Foro di Roma) non iscritto all'Albo Speciale dei patrocinatori dinanzi le giurisdizioni superiori. Appare evidente la violazione di legge (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), senza che rilevi, sul punto, la doverosa nomina officiosa di un difensore cassazionista (avv. Annunziata Morgani), né l'ancora successivo deposito di nomina fiduciaria, rilasciata il 19 marzo 2025, in favore dell'avv.

Angelo Fiumara, anch'egli cassazionista (il quale ha poi presentato memoria scritta il seguente 28 marzo).È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove quest'ultimo non sia iscritto nell'Albo speciale della Corte (Sez. 7, Ord. n. 9047 del 20/02/2025, Bonomini, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 6350 del 19/12/2024, dep. 2025, Brines, non mass.; Sez. 4, n. 47031 del 15/11/2024, Rodrigo, non mass.; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835-01; Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi, Rv. 251464- 01;

Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, Rv. 249985-01; Sez. 1, n. 38293 del 16/09/2004, Oliari, Rv. 229737-01); invero, la conversione dell'atto di impugnazione non impedisce la dichiarazione di inammissibilità, in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019. Maslova, Rv. 277208-01).

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente nella misura indicata in dispositivo, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (tenuto conto, in particolare, che i profili di censura concernevano non un provvedimento giurisdizionale, ma, al più, un semplice fatto processuale, quale l'asserita mancata risposta del giudice competente a un'istanza difensiva).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della