Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15959/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15959/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15959/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari dello stesso Tribunale il 10 ottobre 2024 nei confronti di Bruno Magazzù. Con il ricorso sono stati formulati motivi che contestano violazioni di legge e vizi di motivazione tanto in relazione alla solidità indiziaria che a proposito delle esigenze cautelari e della misura in concreto imposta.3. Con messaggio pervenuto per PEC il 3 febbraio scorso, il difensore dell'imputato Avv. Luciana Domenico Maria Creazzo ha comunicato, allegando atto personalmente sottoscritto da Bruno Magazzù, che il ricorrente ha rinunciato al ricorso, per carenza di interesse, avendo conseguito dal giudice procedente, a seguito di istanza, la sostituzione della misura custodiale massima con gli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 15959/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con il ricorso sono stati formulati motivi che contestano violazioni di legge e vizi di motivazione tanto in relazione alla solidità indiziaria che a proposito delle esigenze cautelari e della misura in concreto imposta.3. Con messaggio pervenuto per PEC il 3 febbraio scorso, il difensore dell'imputato Avv. Luciana Domenico Maria Creazzo ha comunicato, allegando atto personalmente sottoscritto da Bruno Magazzù, che il ricorrente ha rinunciato al ricorso, per carenza di interesse, avendo conseguito dal giudice procedente, a seguito di istanza, la sostituzione della misura custodiale massima con gli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
restrizione di libertà detentore del domicilio sospensione del diritto di visita domicilio all'estero abitazione familiare inviolabilità del domicilio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGAZZU' BRUNO nato a MESSINA il 11/07/1987 avverso l'ordinanza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette/sentite le conclusioni del PG FLAVIA ALEMI ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari dello stesso Tribunale il 10 ottobre 2024 nei confronti di Bruno Magazzù.

2. Con il ricorso sono stati formulati motivi che contestano violazioni di legge e vizi di motivazione tanto in relazione alla solidità indiziaria che a proposito delle esigenze cautelari e della misura in concreto imposta.3. Con messaggio pervenuto per PEC il 3 febbraio scorso, il difensore dell'imputato Avv. Luciana Domenico Maria Creazzo ha comunicato, allegando atto personalmente sottoscritto da Bruno Magazzù, che il ricorrente ha rinunciato al ricorso, per carenza di interesse, avendo conseguito dal giudice procedente, a seguito di istanza, la sostituzione della misura custodiale massima con gli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

4. Alla luce di quanto precede, si impone la pronuncia della sentenza nei termini indicati nel dispositivo, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, senza aggravio di spese o sanzioni (cfr. Sez. 4, del 25 giugno 1997, Chiappetta, Rv. 208166).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 6 febbraio 2025 Il Consigliere elatore La Preside