Cassation court annuls appeal judgment due to failure to notify defendant and counsel via correct PEC address.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment, remanding the case for a new trial. The defendant argued that the appeal citation decree was not properly notified to him or his trusted lawyer via the correct electronic mail address (PEC) indicated on the appeal document. The court found that while the correct PEC was listed on the appeal act, the notification was erroneously sent to a different, similar PEC address, constituting a procedural nullity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c), Art. 179, comma 1, Art. 601, commi 1 e 5, cod. proc. pen.: The failure to notify the accused and their elected counsel of the appeal citation decree via the correct electronic address, despite it being indicated on the act, renders the appeal judgment absolutely null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISMAILI JALLOW ISMAL, nato in Ghana il 20/02/1997 avverso la sentenza del 12/09/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto e che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio; lette le conclusioni dell'Avv. CLAUDIO FUSCO, difensore di Ismaili Jallow Ismal, il quale si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/09/2024, la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 28/04/2022 del Tribunale di Benevento con la quale Ismal Jallow Ismaili era stato condannato alla pena di due anni e tre mesi di reclusione ed C 412,00 di multa per il reato di rapina impropria aggravata (dall'essere stata la violenza commessa da persona travisata).
2. Avverso tale sentenza del 12/09/2024 della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Claudio Fusco, Ismal Jallow Ismaili, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, e 601, commi 1 e 5, dello stesso codice, per l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello sia all'imputato, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Francesco Fusco, sia allo stesso difensore. Il suddetto decreto sarebbe stato infatti notificato, anziché all'indirizzo PEC del menzionato difensore di fiducia (studiofrancescofusco@pec.it ), all'indirizzo PEC di un altro difensore suo omonimo (fuscocanelli@pec.it ). Ciò nonostante il corretto indirizzo PEC fosse stato indicato sia sulla carta intestata sulla quale fu redatto l'atto di appello sia sotto la firma che era stata apposta dall'avv. Fusco in calce allo stesso atto. Dal che conseguirebbe una nullità assoluta e insanabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'unico motivo è fondato. Dall'esame degli atti del processo - il quale, essendo stato denunciato un error in procedendo, non solo è possibile ma è doveroso -, risulta che:
a) l'imputato Ismal Jallow Ismaili era assistito dal difensore di fiducia avv. Francesco Fusco, presso il quale era anche elettivamente domiciliato;
b) nell'atto di appello dell'Ismaili era indicata la PEC di tale difensore - segnatamente: sia sulla carta intestata sulla quale fu redatto tale atto; sia sotto la firma che era stata apposta dall'avv. Fusco in calce allo stesso -, PEC che è studiofrancescofusco@pec.it ;
c) la notifica all'imputato - che, come si è detto, era elettivamente domiciliato presso il difensore - del decreto di citazione per il giudizio di appello fu invece eseguita alla diversa PEC fuscocanelli@pec.it, così come l'avviso al difensore della data fissata per il giudizio di appello;
d) anche le conclusioni scritte del Procuratore generale furono inviate all'indirizzo PEC fuscocanelli@pec.it e il dispositivo della sentenza di appello fu anch'esso comunicato allo stesso indirizzo PEC;
e) l'imputato non presentò conclusioni. Da ciò risulta pertanto l'omissione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello sia all'imputato sia al suo difensore di fiducia, con la conseguente nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., di tale giudizio di appello e, quindi, della sentenza impugnata che da esso dipende.
2. Pertanto, tale sentenza deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio, a un'altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'app