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Sentenza — n. 15790/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15790/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15790/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata da Maicol HODOROVIC deve essere annullata senza rinvio, perché i reati di cui ai capi B) e D) sono estinti per remissione di querela, poi accettata da parte del ricorrente. In via preliminare, va evidenziato che nelle more del procedimento i carabinieri di Udine, in data 18 dicembre 2024, hanno trasmesso il verbale dell'accettazione fatta da Maicol HODOROVIC delle remissioni di querela compiute dalle persone offese Andrea INGO e Francesco LICCIARDELLO, relativamente ai delitti di cui ai capi B) e D), per i quali la Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado. Il Collegio rileva che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte «La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (così Sez. u, n.24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01).

Regesto Legislator

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articolo 592 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15790/2025 — snpen · Corte di Cassazione: È quindi possibile dichiarare, anche in questa fase, l'estinzione dei reati in ragione delle intervenute remissioni di querela e della successiva accettazione delle stesse da parte dell'imputato. Le spese del procedimento sono a carico del ricorrente, dato che negli atti di remissione delle querele non si è diversamente convenuto sul punto (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).

Parole chiave

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remissione della pena adeguamento della pena sanzione sostitutiva pena residua revisione della sentenza penale modifica dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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articolo 592 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC MAICOL, nato a VERONA il 07/02/1993 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto di accogliere parzialmente il ricorso con annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, dichiarando il ricorso inammissibile per il resto.

Si dà atto che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, e seguenti del cod. proc. pen.RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste con sentenza del 12 giugno 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia del 6 luglio 2022, appellata da Maicol HODOROVIC, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai delitti a lui ascritti ai capi A) e C) per essere i medesimi estinti per remissione di querela e per l'effetto, rideterminava la pena inflitta all'imputato in ordine ai rimanenti delitti di cui ai capi B) e D) in anni uno, mesi otto di reclusione e 1.100,00 euro di multa , confermando nel resto l'impugnata decisione.

2. Avverso la suddetta decisione Maicol HODOROVIC ricorre per cassazione, a mezzo il proprio difensore, svolgendo a tal fine tre distinti motivi per i quali chiede l'annullamento della sentenza impugnata. In particolare, con il primo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento all'eccessiva entità della pena e degli aumenti per la continuazione. Con il secondo motivo, lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al rigetto della richiesta di applicazione di una delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n.689/81, riformata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150. Con la terza doglianza deduce la violazione di legge con riferimento all'articolo 592 cod. proc. pen., in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la riforma della sentenza di primo grado in senso favorevole per l'imputato, avendo, la Corte di appello, dichiarato l'estinzione di una delle fattispecie contestate per sopravvenuta remissione (e accettazione della querela).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata da Maicol HODOROVIC deve essere annullata senza rinvio, perché i reati di cui ai capi B) e D) sono estinti per remissione di querela, poi accettata da parte del ricorrente.

2. In via preliminare, va evidenziato che nelle more del procedimento i carabinieri di Udine, in data 18 dicembre 2024, hanno trasmesso il verbale dell'accettazione fatta da Maicol HODOROVIC delle remissioni di querela compiute dalle persone offese Andrea INGO e Francesco LICCIARDELLO, relativamente ai delitti di cui ai capi B) e D), per i quali la Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado. Il Collegio rileva che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte «La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (così Sez. u, n.24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01).

È quindi possibile dichiarare, anche in questa fase, l'estinzione dei reati in ragione delle intervenute remissioni di querela e della successiva accettazione delle stesse da parte dell'imputato. Le spese del procedimento sono a carico del ricorrente, dato che negli atti di remissione delle querele non si è diversamente convenuto sul punto (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati di cui ai capi B) e D) sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 6 febbraio 2025 Il Consigli