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Ordinanza — n. 15681/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived aggravating circumstances in a plea bargain appeal. The court ruled that the appeal regarding the penalty determination was inadmissible because the appellant did not contest the agreement reached in the second instance. The court held that the appeal was manifestly unfounded based on established case law regarding the scope of appeals under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs. The court emphasized that the appeal was manifestly unfounded because the appellant did not contest the agreement reached in the second instance. The court held that the appeal was inadmissible based on established case law regarding the scope of appeals under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15681/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the appellate court failed to explicitly exclude aggravating circumstances regarding the use of weapons and impersonation, despite having agreed to a plea deal. The court ruled that such arguments were waived because the appellant did not contest the agreement and the appellate decision explicitly excluded the relevant aggravating circumstances under Article 628 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, appeals regarding the determination of the penalty are inadmissible if the appellant did not contest the agreement reached in the second instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain appeal waived aggravating circumstances Article 599-bis penalty determination aggravamento della pena remissione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. relativamente alla qualificazione giuridica del fatto anche nella sua componente circostanziale.
Art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen.
del Tribunale di Catanzaro nei confronti di Ferro Stefano, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n.1, cod.
Art. 6161 cod. proc. pen.
Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende ex art. 6161 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso è all’evidenza manifestamente infondato, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “ In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 6161 cod. proc. pen
Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende ex art. 6161 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO STEFANO nato a CATANZARO il 11/12/1988 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO Udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 24/09/2024 su concorde richiesta delle parti ai sensi degli art. 599, 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa in data 25/11/2022 dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro nei confronti di Ferro Stefano, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen. e ritenuta la prevalenza delle già riconosciute circostanze aggravanti generiche sulla residua aggravante, ha rideterminato la pena inflitta al Ferro in ordine ai reati allo stesso ascritti in anni quattro di reclusione ed euro 1500,00 di multa, con sostituzione delle pene accessorie applicate dalla sentenza impugnata con quella della interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque e conferma nel resto.

2. Ferro Stefano, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo con il quale ha dedotto inosservanza dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in considerazione del contenuto della pronuncia impugnata, non avendo il giudice espressamente escluso le aggravanti dell’uso delle armi e del travisamento, con tutto ciò che ne potrebbe conseguire in tema di disciplina penitenziaria e sospensione dell’ordine di esecuzione.

3. Il ricorso è all’evidenza manifestamente infondato, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “ In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).

Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. relativamente alla qualificazione giuridica del fatto anche nella sua componente circostanziale. In tal senso, occorre considerare che il ricorrente non ha in alcun modo contestato l’accordo raggiunto e si è limitato a lamentare una mancata esplicita esclusione delle aggravanti dell’uso dell’arma e del travisamento. Tale doglianza non si confronta con il chiarissimo contenuto della decisione sia per quanto concerne la motivazione, che per quanto riguarda il dispositivo.

Il dispositivo contiene difatti esplicito richiamo alla esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., dizione che ricomprende senza alcuna incertezza, anche sulla base di una mera interpretazione letterale, tenuto conto della contestazione elevata e dell’accordo intervenuto tra le parti, sia la violenza o la minaccia commessa con armi, che la azione compiuta da persona travisata o da persone riunite. La decisione rispetta dunque specificamente il portato dell’accordo raggiunto tra le parti, che di fatto non risulta contestato dalla parte ricorrente, se non quanto alla necessità di auspicata maggiore esplicitazione del suo contenuto da un punto di vista letterale.

Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende ex art. 6161 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu