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Ordinanza — n. 15680/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15680/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15680/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: LAPICCERELLA DOMENICO nato a CERIGNOLA il 11/11/1946 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. FRANCESCO SANTANGELO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 648 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 15680/2025 — snpen · Corte di Cassazione: FRANCESCO SANTANGELO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzioni pecuniarie revisione della sentenza penale riduzione della multa alleggerimento della pena multa disciplinare all'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Occorre in tal senso richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “ In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
pen., ha rideterminato la pena inflitta a Lapiccirella Domenico nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1250,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (art. 648 cod. pen.).
art. 62-bis cod. pen
pen., previa esclusione della recidiva contestata, in concorso con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod.
art. 616 cod.proc.pen
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: LAPICCERELLA DOMENICO nato a CERIGNOLA il 11/11/1946 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. FRANCESCO SANTANGELO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 30/01/2024, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 11/02/2022, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., previa esclusione della recidiva contestata, in concorso con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a Lapiccirella Domenico nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1250,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (art. 648 cod. pen.). Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Lapiccirella Domenico con un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto violazione di norme processuali per omessa motivazione della riduzione di pena di 1/6 in luogo di un 1/3 dell’attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen., nonché per omessa motivazione della commisurazione della pena .

Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo non consentito. Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc.pen.Sul tema si è precisato, con principio che qui si intende ribadire che: “In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod.proc.pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’illegalità della pena concordata” (Sez. 319983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all’evidenza non ricorre anche sulla base della mera lettura dei motivi di appello, della sentenza e del motivo di ricorso proposto in questa sede, tra l’altro con allegazioni del tutto generiche ed astratte.

Occorre in tal senso richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “ In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).

Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro