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Ordinanza — n. 15675/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the defendant personally filed it instead of using a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15675/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted it rather than through a qualified defense attorney. The trial court had previously rejected the appeal filed by the defendant herself against a prosecutor's order validating a seizure of a Mercedes vehicle. The court ruled that under the amended Code of Criminal Procedure, such appeals must be signed by a lawyer registered with the Cassation Court's special register, rendering the personal filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal against any judicial act, including precautionary measures, must be signed by a defense attorney registered with the Cassation Court; a personal filing by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing by defendant qualified defense attorney requirement precautionary measure seizure Code of Criminal Procedure sequestro di un veicolo azione mobiliare azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Ed invero, ai sensi dell’art. 613 cod.proc.pen., come riformulato dalla L.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
art. 613 cod.proc.pen
Ed invero, ai sensi dell’art. 613 cod.proc.pen., come riformulato dalla L.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: SHENHAV-MILO SHOSHANA nato a BUDAPEST( UNGHERIA) il 20/04/1976 avverso l'ordinanza del 08/11/2024 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza in data 8 novembre 2024, dichiarava inammissibile il ricorso avanzato nell’interesse di Shenhav- Milo Shoshana avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il medesimo Tribunale il precedente 5 ottobre 2024 ed avente ad oggetto un’autovettura tipo Mercedes GLA.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagata personalmente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è proposto da soggetto non legittimato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, ai sensi dell’art. 613 cod.proc.pen., come riformulato dalla L. Orlando dell’agosto 2017, l’impugnazione in cassazione deve essere sottoscritta dal difensore abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori. Al proposito si è affermato come il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01). Ne consegue che il ricorso personale dell’indagata è inammissibile perché avanzato da soggetto non legittimato. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d