Sentenza — n. 15672/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza in data 21 ottobre 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Pescara del 27 gennaio 2022 che aveva condannato Mutignani Dino alla pena di anno 1 di reclusione ed € 200,00 di multa in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 619 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15672/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Di Mascio, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge con riferimento all’art. 129 cod. proc. pen. per mancata declaratoria di prescrizione del reato maturata anteriormente l’udienza di appello; - violazione di legge con riferimento all’errata quantificazione della pena inflitta posto che l’aumento per la recidiva già dinanzi al tribunale era stato computato non nella misura della metà, pure indicato dall’organo giudicante, ma del doppio e l’errore, benché denunciato dall’appello, non era stato emendato dal giudice di secondo grado.
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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MUTIGNANI DINO nato a CAPPELLE SUL TAVO il 17/08/1965 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza con rideterminazione della pena in mesi 9 di reclusione; lette le conclusioni della difesa che ha insistito nei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza in data 21 ottobre 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Pescara del 27 gennaio 2022 che aveva condannato Mutignani Dino alla pena di anno 1 di reclusione ed € 200,00 di multa in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Di Mascio, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge con riferimento all’art. 129 cod. proc. pen. per mancata declaratoria di prescrizione del reato maturata anteriormente l’udienza di appello; - violazione di legge con riferimento all’errata quantificazione della pena inflitta posto che l’aumento per la recidiva già dinanzi al tribunale era stato computato non nella misura della metà, pure indicato dall’organo giudicante, ma del doppio e l’errore, benché denunciato dall’appello, non era stato emendato dal giudice di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, nel caso in esame, a seguito della contestata e ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale il termine di prescrizione per il reato di truffa per cui si procede, decorrente dalla data di consumazione dei fatti del 26 agosto 2015, è pari ad anni 10 non ancora decorsi alla data della sentenza di appello del 21 ottobre 2024 ed anche alla data odierna. Al proposito deve essere ricordato come secondo l'orientamento di legittimità la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entita della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, P.g. in proc.
Giofrè, Rv. 266532 - 01) 2. Fondato è, invece, il secondo motivo poiché il giudice di primo grado, con statuizione confermata in appello, pur avendo irrogato la pena finale di anno 1 di reclusione ed € 200,00 di multa ha, in motivazione, errato nella argomentazione dell’aumento per la recidiva; ed invero, il tribunale nell’esporre il calcolo effettuato, disponeva che la pena di mesi 6 di reclusione ed € 100 di multa doveva essere aumentata per effetto della recidiva "della metà" il che avrebbe comportato la fissazione finale in quella di mesi 9 ed € 150; invece la pena finale inflitta veniva irrogata in dispositivo in anno 1 di reclusione ed € 200 di multa, con statuizione che, pur ritualmente impugnata, era confermata in grado di appello. 2.1 Al proposito deve essere ricordato come sia stato affermato che l'eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione della sentenza non può essere sempre risolta ricorrendo al criterio della prevalenza del primo sulla seconda, atteso che la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso; tuttavia, qualora la difformità presenti profili di merito non valutabili in sede di legittimità non potrà trovare applicazione la procedura di rettificazione prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015, Forte, Rv. 264909 - 01).
L’applicazione di tale principio impone proprio dichiarare l’annullamento con rinvio della impugnata sentenza avuto riguardo alla impossibilità di riconoscere un chiaro errore da emendare in questa sede di legittimità, nel contrasto sussistente tra dispositivo e motivazione. Sarà pertanto compito del giudice di rinvio ovviare a tale incongruenza fornendo adeguata motivazione sia della fissazione della pena base che dell’aumento per la recidiva nella corretta misura della metà che il giudice di merito ha già indicato. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Perugia.
Dichiara inammissibile nel resto