Ordinanza — n. 15670/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 17/10/2024 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno emessa in data 22/07/2019 con la quale l’imputato appellante Vincenzo Vairo era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15670/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 494 e 640 cod. pen.
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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Vairo Vincenzo nato a NAPOLI il 03/10/1961 avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/10/2024 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno emessa in data 22/07/2019 con la quale l’imputato appellante Vincenzo Vairo era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può, infatti, essere presentato dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle