Sentenza — n. 15665/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 23/04/2024 la Corte di Appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento nei confronti anche di Adelchi Quaranta, Carmine Quaranta, Luca Cataldo e Marco Ferraiolo, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Salerno del 07/12/2020, ha così provveduto: per Adelchi Quaranta, ritenuta la recidiva reiterata equivalente alle attenuanti generiche, già riconosciute prevalenti (rectius, equivalenti) rispetto alle ulteriori aggravanti di cui agli artt. 74, comma 3 e 4, d.p.r. 309/90, ha confermato la pena inflitta in primo grado (16 anni di reclusione); per Carmine Quaranta ha rideterminato la pena in anni 8, mesi 7 e giorni 3 di reclusione, dei quali anni 2 di reclusione per la già ritenuta continuazione con la sentenza del Tribunale di Velletri del 15/05/2018; per Luca Cataldo ha rideterminato la pena in anni 5, mesi 6 e giorni 13 di reclusione; per Marco Ferraiolo ha rideterminato la pena in anni 4, mesi 9 e giorni 3 di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 133 cod. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 15665/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nell’interesse di Luca Cataldo il vizio di motivazione e la violazione di legge sono riferiti agli aumenti di mesi quattro di reclusione per i capi 32 e 72, non congrui alla stregua dei parametri enunciati nella sentenza impugnata. 2.4. Nell’interesse di Marco Ferraiolo con unico motivo si eccepisce la violazione di legge in riferimento all’art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90, attesa la possibilità di riqualificare in tal senso i fatti di cui ai capi 14, 27, 28, 29 e 30 e di rideterminare la pena in termini più favorevoli.
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ciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: Quaranta Adelchi nato a SALERNO il 28/01/1986 Quaranta Carmine nato a SALERNO il 30/08/1990 Cataldo Luca nato a SALERNO il 02/09/1999 Ferraiolo Marco nato a SALERNO il 19/06/1990 avverso la sentenza del 23/04/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi. udito il difensore presente, Avv. Carlo Pecoraro del foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. Domenico Dello Iacono del foro di Napoli Nord, per Quaranta Adelchi , che si riporta a tutti gli scritti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23/04/2024 la Corte di Appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento nei confronti anche di Adelchi Quaranta, Carmine Quaranta, Luca Cataldo e Marco Ferraiolo, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Salerno del 07/12/2020, ha così provveduto: per Adelchi Quaranta, ritenuta la recidiva reiterata equivalente alle attenuanti generiche, già riconosciute prevalenti (rectius, equivalenti) rispetto alle ulteriori aggravanti di cui agli artt. 74, comma 3 e 4, d.p.r. 309/90, ha confermato la pena inflitta in primo grado (16 anni di reclusione); per Carmine Quaranta ha rideterminato la pena in anni 8, mesi 7 e giorni 3 di reclusione, dei quali anni 2 di reclusione per la già ritenuta continuazione con la sentenza del Tribunale di Velletri del 15/05/2018; per Luca Cataldo ha rideterminato la pena in anni 5, mesi 6 e giorni 13 di reclusione; per Marco Ferraiolo ha rideterminato la pena in anni 4, mesi 9 e giorni 3 di reclusione.
In sede rescindente, la Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 19435 del 16/02/2023) aveva annullato la sentenza impugnata nei confronti di Adelchi Quaranta limitatamente alla recidiva e alla omessa determinazione dei singoli aumenti di pena a titolo di continuazione nonché, rispetto a tale ultimo motivo, nei confronti di Carmine Quaranta, del Cataldo e del Ferraiolo, rigettando nel resto i ricorsi.
2. Avverso la sentenza di rinvio propongono ricorso i suddetti imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Nell’interesse di Adelchi Quaranta, nel ricorso a firma dell’avv. Domenico Dello Iacono, si eccepisce con un duplice motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione: con riferimento all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., sostenendosi che la recidiva reiterata era stata contestata sulla base di due precedenti penali, il primo dei quali relativo ad una pena patteggiata (sentenza del 24/11/2011), con conseguente effetto estintivo ipso iure del reato per decorso del quinquennio senza ulteriori condanne (l’altra pronuncia era stata emessa in data 01/12/2016), sì che la recidiva doveva ritenersi semplice e suscettibile di valutazione di subvalenza rispetto alle attenuanti generiche, non operando a tal fine lo sbarramento di legge previsto dall’art. 69, ultimo comma cod. pen.; con riferimento agli artt. 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. per la mancata enunciazione dei motivi a base del consistente aumento di pena per i reati posti in continuazione.
Sempre nell’interesse di Adelchi Quaranta, con altro ricorso a firma dell’avv. Michele Sarno, con un unico motivo si eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione della recidiva – sulla base dei precedenti penali senza specificazione delle ragioni sulla maggiore capacità offensiva rispetto all’ipotesi delittuosa contestata – ed ai criteri di calcolo per gli aumenti in continuazione, con disparità di trattamento rispetto ai coimputati. 2.2. Nell’interesse di Carmine Quaranta si eccepisce la violazione di legge per la mancata rideterminazione della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Velletri, relativa a fattispecie corrispondente al capo 13, in violazione del principio di proporzione e ragionevolezza; il vizio di motivazione in relazione ai capi 5 e 42, riconducibili all’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90 con mitigazione del trattamento sanzionatorio. 2.3.
Nell’interesse di Luca Cataldo il vizio di motivazione e la violazione di legge sono riferiti agli aumenti di mesi quattro di reclusione per i capi 32 e 72, non congrui alla stregua dei parametri enunciati nella sentenza impugnata. 2.4. Nell’interesse di Marco Ferraiolo con unico motivo si eccepisce la violazione di legge in riferimento all’art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90, attesa la possibilità di riqualificare in tal senso i fatti di cui ai capi 14, 27, 28, 29 e 30 e di rideterminare la pena in termini più favorevoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
2. La contestazione sulla recidiva, di cui al ricorso dell’avv. Dello Iacono per Adelchi Quaranta, presenta un duplice profilo di inammissibilità. In primo luogo, in appello il ricorrente aveva contestato un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità mentre con il ricorso per cassazione deduce per la prima volta la mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva, sollevando davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si era pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 – 02).
In ogni caso, il ricorrente, rispetto alla condanna di cui alla sentenza emessa in data 24/11/2011, richiama il precetto normativo di cui all’art. 445, comma 2, cod. pen., secondo cui il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole; non considera, tuttavia, che il precedente al quale fa riferimento (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Gip del Tribunale di Salerno il 16/02/2011, irrevocabile il 24/11/2011) riguarda una pena di tre anni, quattro mesi e 400,00 euro di multa, con conseguente insussistenza del presupposto di legge per l’invocato effetto estintivo.
Anche l’ulteriore profilo evidenziato nel ricorso dell’avv. Sarno è all’evidenza infondato, basandosi l’applicazione della recidiva non su presunzioni ma su concreti elementi attestanti un’accentuata pericolosità dell’imputato (pag. 6): individuati i precedenti penali in materia di stupefacenti, per armi e ricettazione (2011), l’ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare e la successiva revoca per evasione nel 2012, i fatti sub judice sono stati ritenuti di elevato allarme sociale, in ragione della considerevole quantità di reati, commessi in epoca successiva alle precedenti carcerazioni, e della maggiore gravità degli stessi.
3. I ricorsi per il resto attengono agli aumenti per la continuazione e alla conseguente determinazione della pena. La pronuncia rescindente ha a riguardo stabilito (pagine 16 e 17) che “la sentenza impugnata, disattendendo i criteri ermeneutici dettati da questa Corte nel suo più ampio consesso, si è limitata ad indicare, con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto a ciascuno dei ricorrenti, l’aumento complessivo di pena determinato ai sensi dell’art. 81 cod. pen. omettendo, tuttavia, di specificare la misura riferibile a ciascun reato satellite…tale metodo frammentario di determinazione dell’aumento di pena per la continuazione è illegittimo…in quanto non consente di valutare l’adeguatezza e proporzionalità dell’incremento di pena calcolato per ciascuna fattispecie”.
In sede di rinvio la Corte di appello si è uniformata alla decisione di legittimità, determinando i singoli aumenti di pena per i reati satelliti, con sintetica ma esaustiva valutazione circa i criteri adottati: per Adelchi Quaranta ha stabilito l’aumento per i numerosi reati in materia di stupefacenti sulla base della quantità e del tipo di droga, differenziando il trattamento per ciascun capo d’imputazione (pag. 8), sì che i rilievi a riguardo da ultimo formulati nel ricorso dell’avv. Sarno sono generici perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata; anche per Carmine Quaranta, Luca Cataldo e Marco Ferraiolo gli aumenti sono stati diversificati in relazione ai singoli capi di imputazione, puntualmente indicati, tenendo conto per ciascun reato della natura e della quantità di stupefacente (pagine da 8 a 10).
Al contrario, i ricorsi introducono questioni estranee al giudice di rinvio (sulla qualificazione giuridica dei reati – Ferraiolo; sulla continuazione esterna, posto che l’annullamento si riferiva solo alla continuazione interna, come specificato a pag. 17 – Carmine Quaranta); aspecifico anche il motivo di ricorso del Cataldo, per il generico riferimento alla “violazione del principio di proporzione fra le pene anche in relazione agli altri illeciti accertati”.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P