Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15663/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15663/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15663/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 18/11/2024 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 27/10/2023 con la quale l’imputato appellante Enrico Casamonica era stato condannato alla pena di anni tre, mesi dei di reclusione ed euro 750,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione aggravata, in danno di Antonella Guzzo, proprietaria di un’autovettura oggetto di furto, alla quale era stato chiesto il versamento di una somma di denaro per rientrare in possesso del veicolo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 15663/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso l’imputato tramite il difensore di fiducia sulla base di tre motivi: vizio di motivazione, con travisamento della prova, in relazione all’accertamento di responsabilità, in mancanza di prova circa l’effettiva disponibilità del mezzo rubato, lo stato di coartazione della persona offesa, l’identificazione del Casamonica nelle conversazioni telefoniche intercettate; l’erronea qualificazione giuridica della fattispecie, riconducibile al tentativo di truffa e non di estorsione, posto che l’imputato non aveva mai avuto il possesso dell’auto della Guzzo e che il male prospettato era immaginario; vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentata estorsione confisca dei proventi di reato assicurazione contro il furto corruzione nell'esecuzione forzata indagine per furto confisca del veicolo a motore
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Casamonica Enrico nato a ROMA il 26/05/1977 avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/11/2024 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 27/10/2023 con la quale l’imputato appellante Enrico Casamonica era stato condannato alla pena di anni tre, mesi dei di reclusione ed euro 750,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione aggravata, in danno di Antonella Guzzo, proprietaria di un’autovettura oggetto di furto, alla quale era stato chiesto il versamento di una somma di denaro per rientrare in possesso del veicolo.

2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso l’imputato tramite il difensore di fiducia sulla base di tre motivi: vizio di motivazione, con travisamento della prova, in relazione all’accertamento di responsabilità, in mancanza di prova circa l’effettiva disponibilità del mezzo rubato, lo stato di coartazione della persona offesa, l’identificazione del Casamonica nelle conversazioni telefoniche intercettate; l’erronea qualificazione giuridica della fattispecie, riconducibile al tentativo di truffa e non di estorsione, posto che l’imputato non aveva mai avuto il possesso dell’auto della Guzzo e che il male prospettato era immaginario; vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti in sede di legittimità e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

2. Circa il primo motivo si ribadiscono principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità: nel caso – come quello di specie – di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777-01); anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01), sì che non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie (Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510-01).

Con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con le acquisizioni processuali, la corte territoriale – a confutazione delle censure di merito articolate nel primo motivo di appello e sostanzialmente reiterate in sede di legittimità – ha ricostruito la condotta delittuosa (la pretesa di mille euro dalla vittima tramite l’intermediazione di Ivano Pugni), riportando le dichiarazioni testimoniali a tal fine rilevanti – della persona offesa, del marito, dell’ispettore Stabile e dello stesso Pugni, assolto in separato procedimento – ed i riscontri derivanti dalle intercettazioni telefoniche e dal coinvolgimento dei familiari del Casamonica per l’incasso della somma pretesa (sesto foglio della sentenza impugnata).

3. Anche il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto contestato è generico perché privo di effettivo confronto con la motivazione sul punto della corte di merito che ha evidenziato come il Casamonica avesse effettivamente la disponibilità dell’auto rubata e che il Pugni su incarico di costui avvicinò la Guzzo, facendole intendere che, se non avesse versato la somma richiesta, avrebbe perso definitivamente il bene (settimo foglio della sentenza).

4. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche ha comunque riscontro nello specifico riferimento alla personalità negativa dell’imputato, desumibile dai precedenti penali, commessi in un consistente arco di tempo, e dall’accentuata pericolosità sociale che ha determinato l’applicazione della recidiva contestata; il motivo di ricorso, peraltro, è aspecifico, facendo generico richiamo a condizioni di vita dell’imputato meritevoli di positivo apprezzamento.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t