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Ordinanza — n. 15195/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic for failing to specify prescription dates in plea agreement case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15195/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was too generic. The appellant argued the trial court failed to declare the crime extinguished by prescription under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but did not specify when the crimes expired. The court ruled that without concrete dates regarding the prescription period, the argument lacks the necessary specificity required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the sole ground is generic and fails to specify essential facts, such as the precise date of prescription expiration, rendering the claim unassessable.

Parole chiave

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generic appeal ground prescription period plea agreement inadmissibility Code of Criminal Procedure revoca della moratoria concordataria termine suppletorio di grazia termine di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine al tempo di prescrizione del reato.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine al tempo di prescrizione del reato.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Moffa Raffaele nato a Napoli il 21/05/1972 avverso la sentenza del 11/06/2024 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 11/06/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a Raffaele Moffa con sentenza del Tribunale di Napoli del 15/06/2015.

2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine al tempo di prescrizione del reato. Osserva, invero, che il giudice è gravato dall’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., per cui avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta prescrizione.

3. Il ricorso è inammissibile per essere generico l’unico motivo cui è affidato. Ed invero, premesso in via generale che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01), atteso che la generale rinuncia ai motivi di appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen, non può valere come rinuncia espressa a far valere la prescrizione, osserva il Collegio come nel caso di specie il motivo sia assolutamente generico.

Si rileva, in proposito, che il difensore non indica nemmeno quando i reati si sarebbero prescritti, anche in considerazione del fatto che all’imputato è contestata la recidiva reiterata specifica, che comporta che l’interruzione della prescrizione arrivi fino a due terzi del tempo necessario a prescrivere. Nel caso di specie, il reato di cui al capo A), commesso in data 09/05/2013, si sarebbe prescritto in data 19/06/2024, mentre per quello di cui al capo B), anch’esso commesso il 09/05/2013, la prescrizione sarebbe maturata in data 29/07/2035, dunque, in entrambi i casi in un momento successivo alla sentenza di appello.

4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de