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Ordinanza — n. 15117/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant waived liability reasons in the appellate agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15117/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant raised objections to the liability judgment that had been expressly waived during the appellate agreement. The lower court had partially reformed the first-instance judgment by confirming liability for the crime of receiving stolen goods while adjusting the sentence as agreed by the parties. Since the appellant's complaints concerned matters already relinquished in the appellate stage, the court ruled that no argumentation burden remained on the judge regarding those specific issues.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals based on an agreement under Art. 599-bis c.p.p., complaints regarding liability are inadmissible if they concern matters expressly waived by the parties.

Parole chiave

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inadmissible appeal waived liability appellate agreement de plano dismissal criminal procedure motivi di cassazione ricorso per cassazione rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 129 cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto l' impugnazione risulta proposta avverso una sentenza pronunciata ex art.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: COSTANZO MAURIZIO nato a Napoli il 23/9/2003 avverso la sentenza resa il 20 novembre 2024 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Napoli Nord il 18/10/2023 e, confermando la responsabilità di Maurizio Costanzo in ordine al reato di ricettazione, ha rideterminato la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo violazione dell'art.129 cod.proc.pen. poiché la Corte non ha formulato motivazione insufficiente e carente. Il ricorso è trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto l' impugnazione risulta proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti.

Ed infatti va ricordato che nel caso di concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative a motivi oggetto di rinunzia (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01) Nel caso in esame le censure in ordine al giudizio di responsabilità sono state oggetto di espressa rinunzia in appello, ed in quanto tale nessun onere di argomentazione gravava sul giudicante. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 2 aprile 2025 Il Consigliere estensore La Presidente Maria Daniela Borsellino DEPOSITA;06INAcHAN:202EL5LARI