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Sentenza — n. 15116/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15116/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15116/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da PERCONTI Luca nato a Roma il 31 maggio 1985 avverso l'ordinanza resa il 4 dicembre 2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffele Gargiulo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 15116/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La rinunzia all'impugnazione sottoscritta dal ricorrente, in mancanza di situazioni di fatto sopravvenute che inducano ad una diversa determinazione, impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 500 a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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rinuncia al diritto revoca dell'opposizione revoca dell'annullamento tempestività dell'istanza di ricusazione ritiro della querela penale perenzione dell'istanza di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da PERCONTI Luca nato a Roma il 31 maggio 1985 avverso l'ordinanza resa il 4 dicembre 2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffele Gargiulo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Roma, con l'ordinanza impugnata, ha respinto l'istanza di riesame presentata dal ricorrente avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma che gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso Luca Perconti. In data 27 febbraio 2025 è pervenuta dichiarazione di rinunzia al ricorso da parte del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La rinunzia all'impugnazione sottoscritta dal ricorrente, in mancanza di situazioni di fatto sopravvenute che inducano ad una diversa determinazione, impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 500 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende. Roma 2 aprile 2025 Il Consigliere estensore La Presidente Marié ela Borsellino nna Petr ellis DEPOSITATO IN CANCELLARIA SFCMIDA SEZION2 PENALE 1 6 APRI 2025 •