Cassation annuls appeal order for lack of motivation regarding rescission request and late filing due to detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order declaring the rescission request inadmissible due to tardiness. The appellant argued the request was not late because he was detained and unaware of the proceedings, citing anomalies regarding his appointed lawyer's identity and location. The court found the lower court failed to address these substantive arguments, relying solely on the formal notification date without verifying the appellant's actual knowledge of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629-bis c.p.p.; Art. 89 D.Lgs. 150/2022: The court must examine substantive grounds for rescission, including lack of effective knowledge of proceedings, rather than relying exclusively on formal notification dates when detention and lawyer anomalies are alleged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LECCA FRANCESCO nato a CAGLIARI il 12/09/1982 avverso l'ordinanza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. ELISABETTA COSTA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Cagliari, con provvedimento del 23/04/2024, ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata dal difensore di Francesco Lecca con la quale era stata richiesta la rescissione del giudicato formatosi sulle sentenze pronunciate nei suoi confronti dal Tribunale di Cagliari in data 06/05/2022 e 29/05/2022 o, in subordine, la restituzione nel termine per impugnare le stesse.
2. La Corte di appello ha rilevato che il Lecca aveva avuto conoscenza dei provvedimenti in data 22/12/2023, data nella quale era stato allo stesso notificato l’ordine di esecuzione delle sentenze predette e dunque l’istanza, presentata in data 18/03/2024, doveva considerarsi tardiva. La Corte di appello ha altresì precisato che non poteva essere invocato il disposto del nuovo art. 629-bis cod. proc. pen. in quanto, a prescindere dal contenuto da attribuire alla espressione “dall’avvenuta conoscenza della sentenza”, tale disciplina non poteva trovare applicazione nel caso in esame ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022, attesa la dichiarazione di assenza del Lecca intervenuta in epoca antecedente all’entrata in vigore del predetto decreto.
3. Avverso il provvedimento di inammissibilità della Corte di appello di Cagliari, Francesco Lecca ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 3.1. Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in ogni sua forma in ordine alla disciplina applicabile in relazione al disposto dell’art. 629-bis cod. proc. pen. e dell’art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022; il termine di riferimento non poteva essere identificato nella notifica dell’ordine di esecuzione, che presentava anomali elementi al suo interno con particolare riferimento al difensore di fiducia del Lecca, individuato in tale avvocato Francesco Bizzarri del foro di Padova (in realtà di Milano ed anche sospeso dall’Ordine professionale), mai nominato; inoltre, nel provvedimento era stato del tutto omesso l’avviso di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. introdotto dalla c.d.
Riforma Cartabia e mancava qualsiasi effettiva conoscenza da parte del ricorrente al quale erano stati notificati esclusivamente gli estremi delle decisioni; inoltre: il ricorrente era ristretto presso il carcere di Padova e non aveva avuto alcuna possibilità di conoscere i procedimenti e le sentenze oggetto di ricorso; il difensore, successivamente nominato, aveva potuto ricevere tutta la documentazione, ottenendo copia dei fascicoli e delle sentenze solo in data 11/03/2024; evocando un insieme di anomalie in particolare con riferimento alla sua vocatio in iudicium, inopinatamente considerata come ritualmente effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 3.2.
La difesa ha inoltre contestato la soluzione adottata dalla Corte di appello di Cagliari quanto alla disciplina intertemporale richiamata ai sensi dell’art. 89 della c.d. Riforma Cartabia, atteso che al momento della presentazione del ricorso non era pendente alcun procedimento. Il termine pendenza, anche tenuto conto della giurisprudenza di legittimità, deve infatti essere riferito al procedimento di rescissione e non ai procedimenti oggetto della istanza di rescissione, con conseguente applicabilità della disciplina previgente al procedimento sfociato nella sentenza n. 910/2023. 3.3.
Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione all’art. 175 cod. proc. pen., atteso che la Corte di appello ha respinto la richiesta sulla restituzione in termini con la stessa motivazione utilizzata per la rescissione, senza distinguere le due ipotesi, nonostante la diversità di presupposti che caratterizza tale diversa richiesta e disciplina.
4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono fondati per le ragioni che seguono.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello di Cagliari ha reso sul tema devoluto dalla difesa del ricorrente una motivazione sostanzialmente apparente. La ratio decidendi è infatti da individuare solo ed esclusivamente nella affermata tardività della istanza di rescissione in considerazione della data di presentazione della stessa per come correlata al provvedimento, comunicato al Lecca, di esecuzione delle pene per le sentenze definitive pronunciate nei suoi confronti dal Tribunale di Cagliari in data 06/05/2022 e 29/05/2023.
La Corte di appello ha poi articolato una motivazione in subordine, che non rappresenta la ragione decisoria, con un richiamo alla disciplina introdotta dalla c.d. Legge Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), ritenendola non applicabile al caso in esame. Nel rendere tale motivazione la Corte di appello ha del tutto omesso di confrontarsi con le plurime argomentazioni della difesa, volte a sottolineare le consistenti anomalie che avrebbero caratterizzato la posizione del ricorrente, con particolare riferimento alla corretta individuazione del difensore di fiducia e alla effettiva relazione intercorrente tra il difensore e il ricorrente anche ai fini della citazione in giudizio.
In tal senso la difesa del ricorrente aveva allegato una serie di elementi significativi ed in particolare: - la mancanza di nomina in favore dell’Avv. Bizzarri; - l’indicazione negli atti presenti al fascicolo di tale difensore come appartenente al foro di Padova, mentre lo stesso risultava iscritto e poi sospeso dall’albo dei difensori del foro di Milano; - il costante stato di detenzione del ricorrente in mancanza di contatti con tale soggetto, ritenuto dal Tribunale suo difensore di fiducia, con conseguente impossibilità di venire a conoscenza delle sentenze pronunciate nei suoi confronti; - la ricorrenza di una serie di anomalie quanto alla vocatio in iudicium del ricorrente in questi processi, soprattutto considerato che veniva ritenuta validamente effettuata la notifica presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Nessuno dei temi proposti dalla difesa, richiamati anche con allegazioni, è stato affrontato dalla Corte di appello al fine di effettivamente riscontrare la fondatezza o meno della istanza di rescissione (Sez. 6, n. 47271 del 22/10/2024, E., Rv. 287374 – 01; Sez. 5, n. 37154 del 18/09/2024, B., Rv.287018 –01, che anche quanto alla nuova disciplina introdotta con la c.d. Legge Cartabia ha precisato che presupposto per l’esperibilità del rimedio, oltre ai vizi della citazione a giudizio, è la mancata prova dell’effettiva conoscenza della pendenza dello stesso prima della pronuncia della sentenza divenuta definitiva).
La motivazione si attesta dunque solo sul dato formale della tardività, senza affrontare i temi introdotti dalla difesa, che attengono proprio ed anche ai tempi di presentazione della istanza a causa della mancata conoscenza degli atti dei due procedimenti per i quali le sentenze sono divenute definitive (attestazione della ricezione di copia integrale dei fascicoli in data 11/03/2024).
3. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso fondato, risultando materialmente omessa la motivazione, da parte della Corte di appello, sull’ulteriore istanza formulata dalla difesa ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. In tal senso, si deve osservare come la Corte di appello abbia riportato nell’insieme le due istanze proposte dal difensore nella parte iniziale della sua sintetica ordinanza, per poi rendere una unica argomentazione tutta incentrata sulla istanza di rescissione, senza nulla osservare sulla istanza articolata in subordine, neanche graficamente richiamata nella parte argomentativa del provvedimento impugnato, tanto che la stessa non può ritenersi neanche implicitamente disattesa.
4. Il provvedimento deve in conclusione essere annullato con rinvio perché la Corte di appello affronti, nell’ambito della propria discrezionalità, effettivamente un nuovo giudizio in considerazione dell’istanza e delle ri