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Sentenza — n. 15091/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it criticized motivation instead of alleging statutory law violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15091/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible because it challenged the lower court's reasoning rather than alleging a violation of law. The appellant argued that emergency declarations indicated the defendant's guilty knowledge of the property occupation, but the court held that such arguments constitute a critique of motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the defendant's legal fees and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1 lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In proceedings before the Judge of Peace, a cassation appeal is admissible only for violation of law; appeals criticizing the motivation of the decision are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility violation of law requirement critique of motivation Judge of Peace jurisdiction legal fees and fine immobile occupato occupazione diritto di carattere civile

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1 lett. b) c.p.p.
(art. 606, comma 1 lett.b), cod.
Art. 616 c.p.p.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

guente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ZACCARIA ROSA ANNA nato a OSTUNI il 10/10/1952 nel procedimento a carico di: MARZI VITTORIO nato a OSTUNI il 21/04/1958 avverso la sentenza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di BRINDISIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, con requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; il difensore della parte civile, Zaccaria Rosa Anna, Avv.

Tanzarella Domenico Italo, ha richiamato il ricorso e la memoria ed ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; il difensore dell’imputato, Marzi Vittorio, Avv. Vittozzi Francesco, ha richiamato il contenuto della memoria depositata ed ha chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso depositando nota spese. F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : S A N D R A R E C C H I O N E E m e s s o D a :

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 a 3 5 8 5 8 4 5 6 8 4 b 6 2 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il tribunale di Brindisi, riformando integralmente la sentenza del giudice di Pace assolveva Vittorio Marzi dal reato di occupazione abusiva dell’immobile acquisito per successione mortis causa da Rosa Zaccaria, parte civile.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della parte civile che deduceva, con due distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione: le emergenze processuali, ed in particolare le dichiarazioni di Vittorio Marzi, indicherebbero la sua colpevolezza in ordine alla consapevole occupazione dell’immobile della Zaccaria. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria. 2.1. La doglianza proposta non è consentita in quanto si risolve nella critica alla “motivazione” della sentenza impugnata, in una materia, che, essendo assegnata alla competenza del Giudice di pace, ammette che il ricorso per cassazione sia proposto solo per “violazione di legge”. (art. 606, comma 1 lett.b), cod. proc. pen.). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’imputato resistente Marzio Vittorio, che, tenuto conto dei parametri vigenti, si liquidano in euro 3686,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Marzio Vittorio, che si liquidano in euro 3686,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il giorno 26 marzo 20