Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual assessments and merit evaluations rather than perceptive errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Francesca Colosi's extraordinary appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Colosi argued that the appellate court committed a perceptive error by failing to consider alternative justice collaborators and by misinterpreting intercepted conversations regarding her role. The court rejected these claims, ruling that they constituted impermissible challenges to factual assessments and merit evaluations rather than the specific perceptive errors required for admissibility under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely contests factual assessments or merit evaluations, as the remedy under Art. 625-bis c.p.p. applies exclusively to perceptive errors caused by a mistake in reading the case file, not to a re-evaluation of the argumentative path or the weight of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLOSI FRANCESCA nata a TAORMINA il 30/04/1983 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, Avv.ti. Silvestro Salvatore e Barbera Maria Carmela, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Sesta sezione penale della Corte di cassazione dichiarava infondato il ricorso proposto nell'interesse di Francesca Colosi nei confronti della sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso straordinario per cassazione il difensore che deduceva la ricorrenza di un errore percettivo (a) nella omessa valutazione dei collaboratori di giustizia diversi da Carmelo Porto, che avrebbero dichiarato di non conoscere la ricorrente e di non avere contezza del suo contributo alla associazione, (b) nella valutazione della conversazione intercettata il 2 maggio 2016 (nt. 362/16 progr. 2484 e 2485) che attesterebbe la incapacità della donna di occuparsi del libro mastro in assenza del marito. 2.1. Si tratta di doglianze che non superano la soglia di ammissibilità in quanto involgenti censure in fatto e valutazioni di merito non consentite.
Il Collegio condivide e ribadisce la consolidata giurisprudenza secondo la quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821;
Sez. 6 n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli Rv. 260819). Il Collegio riafferma, altresì, che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia invece contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). Nel caso in esame, la ricorrente - come detto - non allegava alcun errore percettivo, ma si limitava ad invocare un non consentito riesame del percorso argomentativo tracciato dalla Corte di cassazione per rigettare il ricorso, addirittura invocando la rivalutazione di alcune prove, attività non richiedibile neanche con il ricorso "ordinario" in quanto esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità. 2.2.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso, il