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Sentenza — n. 15051/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal violation and insufficient motivation in preventive seizure case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15051/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal by Iris Italia S.r.l. inadmissible, ordering the payment of procedural costs. The appellant argued that the lower court failed to recognize the extensive effect of prior rulings and provided insufficient reasoning regarding the necessity of preventive seizure. The Court rejected these claims, noting that the appeal did not demonstrate a legal violation and that the lower court's motivation was coherent and sufficient to justify the measure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal against orders in preventive seizure proceedings is admissible only for legal violations, requiring a radical defect in motivation that renders the argumentation entirely missing or lacking minimum coherence, completeness, and reasonableness.

Parole chiave

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preventive seizure legal violation motivation defect cassation admissibility periculum in mora confiscation order extensive effect restituzione della garanzia

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004
Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
226710-01), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv.
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023
239692-01), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv.
Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012
285608-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv.
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010
252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IRIS ITALIA SRL avverso l'ordinanza del 16/01/2025 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, che si è riportata alla memoria depositata e ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore, Avv. Hada Vitagliano, in difesa di IRIS ITALIA SRL, si è riportata integralmente ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. La società Iris Italia s.r.I., indagata per responsabilità amministrativa da reato (come si evince dalle indicazioni contenute nel provvedimento genetico: pag.

68) ricorre in questa sede come "terza interessata" in relazione al sequestro finalizzato a garantire la confisca effettuato in relazione alle condotte illecite contestate a Concordio Malandrino. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Salerno respingeva l'appello proposto contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di restituzione dei beni sequestrati alla Società Iris Italia s.r.l. sulla base della richiesta di riconoscere l'effetto estensivo delle decisioni della Corte di cassazione - sollecitata con distinti ricorsi da altri interessati, ma non dalla Iris itaLia s.r.l. - che avevano annullato il provvedimento genetico per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore, munito di procura speciale, che deduceva: 2.1. violazione di legge, essendo la motivazione del provvedimento impugnato del tutto inconferente e, dunque, "assente", tenuto conto che non avrebbe valutato la richiesta di riconoscere l'effetto estensivo, proposta al G.i.p. e da questi non accolta, ma avrebbe invece ritenuto possibile che il Giudice che ha deciso sulla richiesta di revoca potesse integrare il provvedimento genetico attraverso l'identificazione della sussistenza del periculum in mora, la cui motivazione era assente nel provvedimento genetico (riferito sia alla ricorrente che alle altri parti che avevano ottenuto l'annullamento); 2.2. violazione di legge, essendo la motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora del tutto apparente: l'esigenza cautelare non avrebbe potuto essere riconosciuta sulla base della valorizzazione della natura fungibile del denaro e, sarebbe stata ritenuto senza considerare la documentazione prodotta dalla difesa in ordine alla capienza e solidità della società ricorrente; né sarebbe conferente il richiamo alla inaffidabilità della compagine sociale, tenuto conto che, alla base del sequestro, avrebbe dovuto essere posto il pericolo di dispersione del bene appreso e non il pericolo di recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità. 1.1. Con la prima doglianza la ricorrente si duole del mancato accoglimento della richiesta di riconoscere nei propri confronti l'asserito effetto estensivo delle sentenze di annullamento della Corte di cassazione (pronunciate in seguito all'impugnazione delle ordinanze di rigetto del tribunale per il riesame proposta da altri interessati) che avevano rilevato la carenza di motivazione in ordine al periculum in mora. In materia, il Collegio riafferma che, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, l'estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che questa non sia fondata su motivi personali dell'impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto "in modo unitario e cumulativo" (Sez.

U, n. 19046 del 29/03/2012, Peroni, Rv. 252529-01; Sez. U, n. 34623 del 26/06/2002, Di Donato, Rv. 222261-01). A fronte di tale autorevole e consolidato principio di diritto, il ricorrente, con l'appello non ha fornito la prova dello svolgimento "unitario e cumulativo" del procedimento di riesame limitando ad allegare alcune ordinanze della cassazione relative ad altri interessati emesse dalla Corte di cassazione in date diverse e riferite ad impugnazioni di diversi provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame. Dunque, l'appello non si configurava sufficientemente specifico per generare l'obbligo motivazionale che si assume violato. 1.2.

A ciò si aggiunge che - come rilevato anche dalla Procura generale - «il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell'impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, una verifica dell'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura», mentre la revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali, della restrizione in essere, ed ha la funzione di adeguare la situazione cautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei presupposti, sia all'oggettivo accadimento di fatti storici successivi all'emissione della misura cautelare» (Sez.

U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092-01, § 5). In coerenza con tali coordinate ermeneutiche, il Tribunale ha effettuato la verifica in ordine alla perdurante sussistenza del pericolo cautelare, giungendo a ritenerne la sussistenza sulla base di una valutazione che si sottrae ad ogni censura di legittimità (su cui infra § 1.2.). 1.3. Anche il secondo motivo che contesta la apparenza della motivazione in ordine alla rilevazione del pericolo cautelare non supera, infatti, la soglia di ammissibilità. Il Collegio conferma la giurisprudenza, ormai consolidata, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli erro res in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129-01).

Nel caso in esame - tenuto conto che il Tribunale ha offerto un'accurata e persuasiva motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora - deve essere rilevato che il ricorrente denuncia, in concreto, una violazione del vizio di motivazione e non una violazione di legge, così allegando una censura non consentita. Invero, il Tribunale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava, da un lato, che il denaro è un bene che si presta ontologicamente ad una facile dispersione e, dall'altro, che le emergenze procedimentali indicavano che l'indagato (sottoposto ad indagine per numerose condotte di indebita compensazione) aveva tenuto comportamenti che non rassicuravano circa il futuro adempimento degli oneri restitutori correlati alla (probabile) inflizione della misura di sicurezza della confisca.

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e giuridici e che, come tale, non si presta ad alcuna censura in questa sede.

2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f