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Sentenza — n. 15047/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court partially allows appeals regarding confiscation and accessory penalties for drug offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15047/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione partially annulled a lower court judgment against three defendants regarding drug-related charges. The court found the confiscation order against Faiz Hicham insufficiently motivated and the accessory ban on public office for Faiz Elmehdi legally invalid due to the sentence length. Bouberki Ayoub's appeal was declared inadmissible for failing to meet procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 448 c.p.p.; Art. 29 c.p.: Appeals against sentencing agreements must address the expression of the defendant's will; confiscation orders require specific justification regarding asset provenance and proportionality, while accessory penalties must comply with statutory minimums for imprisonment duration.

Parole chiave

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confiscation of assets drug trafficking offenses accessory penalties sentencing agreement procedural inadmissibility proportionality test public office ban confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 240-bis cod. pen.
Nei confronti del ricorrente Faiz Hicham e di altri due coimputati non impugnanti, è stata disposta la confisca della somma di euro 35.000 ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;
Art. 29 cod. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
art. 240-bis cod. pen
Nei confronti del ricorrente Faiz Hicham e di altri due coimputati non impugnanti, è stata disposta la confisca della somma di euro 35.000 ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;
art. 29 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu
Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, Musaku
Sez. 5, n. 8440 del 24/01/2007, Viglianesi
Ne consegue che, sul punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio al fine di adottare i provvedimenti opportuni, circostanza che non determina la caducazione dell'intero accordo sulla pena (in questo senso, tra le tante, Sez. 5, n. 8440 del 24/01/2007, Viglianesi, Rv.
Sez. 6, n. 49966 del 09/11/2004, Salah
Sez. 6, n. 49966 del 09/11/2004, Salah, Rv.
Sez. 4, n. 33303 del 08/07/2002, Kanu
230387-01; Sez. 4, n. 33303 del 08/07/2002, Kanu, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FAIZ HICHAM nato il 01/01/1982 FAIZ ELMEHDI nato il 22/04/1999 BOUBERKI AYOUB nato il 09/11/1993 avverso la sentenza del 19/09/2024 del GIP TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena accessoria nei confronti di Faiz Elmhedi; la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo ha applicato ai ricorrenti la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., in relazione ai reati loro rispettivamentg ascritti di acquisto di sostanze stupefacenti, tentata estorsione, lesioni persgmali, porto abusivo di pistola e tentato incendio. Nei confronti del ricorrente Faiz Hicham e di altri due coimputati non impugnanti, è stata disposta la confisca della somma di euro 35.000 ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono:

1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti di tentata estorsione e lesioni personali per quanto inerente alla posizione di Faiz Elmehdi e Bouberki Ayoub, estranei agli affari concernenti il terzo ricorrente Faiz Hicham. Non sarebbe stata valutata la ricorrenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca nei confronti di Faiz Hicham, che la Corte non ha giustificato con idonee ragioni, anche tenuto conto che la condotta ascritta al ricorrente riguardava la detenzione e non la cessione di sostanze stupefacenti ed egli non era privo di occupazione lavorativa;

4) violazione di legge in ordine all'applicazione al ricorrente Faiz Elmehdi della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici nonostante la pena principale sia stata determinata al di sotto di tre anni di reclusione (in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa).

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi di Faiz Hicham e di Faiz Elmehdi sono parzialmente fondati nei termini qui di seguito evidenziati; il ricorso di Bouberki Ayoub è, invece, interamente inammissibile.

1. Il primo motivo, inerente alle posizioni di tutti e tre i ricorrenti, è inammissibile perché non consentito. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena formulata dai ricorrenti, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Pu Ne consegue che è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentito dalla legge, il motivo di ricorso che, come quello in esame, attiene alla supposta esistenza di cause di proscioglimento.

2. Il secondo motivo, relativo ai ricorrenti Faiz Elmehdi e Bouberki Ayoub, è inammissibile perché manifestamente infondato. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01;

Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153-01; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865-01). Nel caso in esame, come emerge dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza impugnata, la causale delle richieste alla vittima e delle successive lesioni personali procuratele - attribuite ai tre imputati in concorso tra loro - era di tipo illecito, in quanto relativa ad una partita di hashish di cui ella era accusata di essersi appropriata. Tanto rende ragione della corretta qualificazione giuridica dei fatti in termini di estorsione e di lesioni personali.

3. E' fondato il terzo motivo, che inerisce esclusivamente alla posizione del ricorrente Faiz Hicham (oltre che a quella di altri due coimputati non ricorrenti), nei cui confronti è stata disposta la confisca di euro 35.000 ai sensi dell'art. 240- bis cod. pen. In proposito, deve richiamarsi il principio di diritto secondo cui, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358-01;

Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, dep. 2014, Musaku, Rv. 260879-01).Nel caso in esame, la motivazione offerta dalla sentenza impugnata è inconsistente, limitandosi a richiamare i presupposti di legge della confisca cosiddetta "allargata" - e, cioè, la sproporzione ingiustificata del valore dei beni in sequestro rispetto al reddito percepito dall'interessato - senza spiegarne più efficacemente le ragioni, anche tenuto conto che il provvedimento è stato emesso nei confronti di tre diversi soggetti. Ne consegue che, sul punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio al fine di adottare i provvedimenti opportuni, circostanza che non determina la caducazione dell'intero accordo sulla pena (in questo senso, tra le tante, Sez. 5, n. 8440 del 24/01/2007, Viglianesi, Rv. 236623-01;

Sez. 6, n. 49966 del 09/11/2004, Salah, Rv. 230387-01; Sez. 4, n. 33303 del 08/07/2002, Kanu, Rv. 222753-01; Sez. 4, n. 15663 del 19/03/2001, Visci, Rv. 219489-01; Sez. 4, n. 3200 del 15/10/1999, dep. 2000, Trovato, Rv. 215003-01).

4. E' fondato anche il quarto motivo, che riguarda il ricorrente Faiz Elmehdi, al quale è stata applicata la sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici nonostante la determinazione della pena finale in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa, fosse inferiore al limite minimo di tre anni previsto dall'art. 29 cod. pen. La statuizione illegale può essere eliminata in questa sede senza alcuna interferenza sulla tenuta della sentenza.

5. Da qui: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Faiz Elmehdi, limitatamente all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che elimina, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso; -l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Faiz Hicham, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Rovigo e declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso; -la declaratoria di inammissibilità del ricorso di Bouberki Ayoub, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, sanzione commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Faiz Elmehdi, limitatamente all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Faiz Elmehdi. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Faiz Hicham, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Rovigo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Faiz Hicham. Dichiara inammissibile il ricorso di Bouberki Ayoub, che condanna al pagamento delle spese processu