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Sentenza — n. 15046/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court partially allows appeal, annulling denial of suspended sentence while dismissing procedural and substantive grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15046/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione annulled the Court of Appeal's decision regarding the denial of a suspended sentence but dismissed claims of procedural error and lack of motivation. The appellant argued the appeal date was wrong and that his guilt was unproven, while the prosecution sought annulment only on the suspension issue. The court found the date error immaterial and the guilt proven by possession of stolen goods without justification, yet ruled the suspension denial required fresh deliberation.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.; Art. 167 c.p.p.: A material error in the date of a judgment does not invalidate the act, and possession of illicit goods without plausible justification proves the requisite intent for the crime of receiving stolen property, yet the denial of a suspended sentence requires a new trial if not previously motivated.

Parole chiave

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crime of receiving stolen goods suspended sentence benefit material error in judgment proof of criminal intent prescription period calculation lack of specific mitigation annulment with remittal abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.
Art. 167 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang
Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv.
Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella
268643-01; Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JAAWANI SAID nato a OLD MARH (MAROCCO) il 27/12/1987 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa, emessa il 19 maggio 2021, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di alcuni beni mobili provenienti da furto (computer ed altro materiale elettronico).

2. Ricorre per cassazione Said Jaawani, deducendo: hA 1) violazione di legge per avere la Corte di appello emesso la sentenza il giorno precedente a quello indicato nel decreto di citazione per il giudizio di appello (il 23 settembre 2024 anziché il 24 settembre 2024);

2) vizio della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità, non essendo stata provata la consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza delittuosa dei computer cedutigli gratuitamente da un connazionale separatamente giudicato per furto, dal quale non aveva avuto specificato alcunché, secondo quanto dallo stesso dichiarato;

3) violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto della mancanza di precedenti penali;

4) violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito evidenziati.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla lettura degli atti, che il Collegio ha direttamente visionato stante la natura processuale della questione, risulta che l'udienza del processo di appello è stata celebrata il 24 settembre 2024, in conformità a quanto era stato indicato nel relativo decreto di citazione a giudizio e nella stessa intestazione della sentenza. Ne consegue che l'indicazione della data del 23 settembre 2024, indicata in calce al dispositivo della sentenza impugnata, costituisce un mero errore materiale, come tale non idoneo ad inficiare la validità dell'atto.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata e da quella di primo grado - i cui contenuti si fondono stante la omogeneità del giudizio di responsabilità del ricorrente - nell'abitazione di quest'ultimo e, segnatamente, nella sua camera da letto, erano stati ritrovati, in esito a perquisizione, diversi beni di provenienza delittuosa da furto, alcuni dei quali riconosciuti dalle vittime. Questa oggettiva circostanza, altamente indiziante in ordine alla malafede del ricorrente circa la sua consapevolezza della provenienza illecita dei beni, è stata coniugata alla assenza di una valida giustificazione fornita dall'interessato, che si è limitato a sostenere di averli ricevuti gratuitamente da terzo soggetto autore dei furti, circostanza ritenuta dai giudici di merito non verosimile con motivazione esente da manifesta illogicità ed aderente al principio di diritto secondo il quale il fatto che l'imputato sia stato scoperto nel possesso del bene di provenienza illecita e non abbia fornito alcuna plausibile giustificazione in ordine a tale possesso, integra pacificamente il dolo del delitto di ricettazione, poiché consente di ritenere provata la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (tra le tante, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01;

Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643-01; Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285-01).

3. Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato in quanto la richiesta del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era stata avanzata nell'atto di appello in termini del tutto generici, tanto da non dover essere presa in adeguata considerazione dalla Corte di appello per aspecificità originaria del motivo che lo rendeva ab origine inammissibile.

4. E' fondato il quarto motivo. La concessione della sospensione condizionale della pena detentiva - determinata in due anni di reclusione (oltre la multa, che non rileva ai fini di interesse) - era stata richiesta con l'atto di appello. Sul punto, la Corte territoriale non si è pronunciata e nessuna motivazione è recuperabile neanche dalla sentenza di primo grado. Tanto comporta l'annullamento della sentenza sul punto, per consentire al giudice del rinvio di deliberare con valutazione che non può essere effettuata in questa sede perché inerente al merito del giudizio. Siffatta statuizione non fa maturare il termine di prescrizione del reato (commesso il 27 ottobre 2014) stante la presenza di valide sospensioni per complessivi 274 giorni (differimento dell'udienza del 27 giugno 2018 all'udienza del 23 gennaio 2019, pari a giorni 210 sospensione per l'emergenza pandemica dal 09/03/2020 all'11/05/2020, per giorni 64): termine di prescrizione che verrà a maturazione solo in data 28/07/2025.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara i