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Ordinanza — n. 15045/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal against first-instance sentencing via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15045/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant waived the right to challenge the first-instance sentencing determination through a settlement agreement. The appellant argued for a legal qualification error, but the court held that such waivers preclude further litigation on modified penalties. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A waiver of appeal against the first-instance sentencing determination via settlement agreement constitutes an essential preclusion, rendering any subsequent cassation appeal regarding the modified penalty inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement agreement cassation inadmissibility sentencing modification preclusive effect dispositive power court costs commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
pen., rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASTASIO SALVATORE nato a NAPOLI il 22/12/1973 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 4/7/2024, ha riformato la sentenza emessa il 31/1/2023 dal Tribunale cittadino nei confronti di Salvatore Anastasio in ordine al delitto di cui agli artt. 56, 628 commi 2 e 3 n. 1 cod. pen., rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Avverso la sentenza della Corte ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorso è inammissibile, in quanto la rinuncia ai motivi di ricorso avverso la determinazione, in primo grado, della pena che con il concordato in appello si viene a modificare, costituisce l'essenza stessa dell'accordo: invero, questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento costante che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Luciaq.kfìperiali Andrea Pelle ino DEPOSITATO IN DANGELLARIA cen,7ì,, SECONDA SEZIONE PENALE15 APR IL