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Ordinanza — n. 14551/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because legal qualification arguments are waived by settlement agreement under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14551/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that arguments challenging the legal qualification of the offense are waived by the settlement agreement. The defense argued for a reduced classification under Article 648 of the Penal Code, but the Court held that parties' agreement on appeal points precludes further grievances in the cassation phase. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 648 c.p.: The agreement reached in the appeal stage regarding the points of agreement implies the waiver of any further grievances in the subsequent legality proceeding, even if they concern issues reviewable ex officio, with the sole exception of the imposition of an illegal penalty.

Parole chiave

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settlement agreement legal qualification waiver of grievances cassation appeal procedural waiver adeguamento della pena revisione della sentenza penale alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Striano Carmine, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/10/2024, con cui, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 648 c.p.
La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Striano Carmine, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/10/2024, con cui, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è stata riformata la sentenza del Tribunale di Napoli, rideterminandosi la pena inflitta all'imputato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).(Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRIANO CARMINE nato a NAPOLI il 02/09/1962 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIletto il ricorso dell'Avv. ROCCO MARIA SPINA, il provvedimento impugnato e gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI Ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Striano Carmine, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/10/2024, con cui, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è stata riformata la sentenza del Tribunale di Napoli, rideterminandosi la pena inflitta all'imputato.

2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile non essendo il motivo consentito in sede di legittimità. La Corte di legittimità ha al riguardo affermato, con orientamento che il Collegio condivide, che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).(Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01).

E tanto a prescindere dal rilievo che la prospettata qualificazione giuridica richiede accertamenti di merito preclusi in questa sede.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così stabilita in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilità. F Ci) L) mm o .12

P.Q.M.

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