Sentenza — n. 14545/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 03/10/2024 la Corte d'appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Salvatore Sammito contro la sentenza dei Tribunale di Ragusa che l'aveva riconosciuto responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata e continuata e l'aveva di conseguenza condannato alla pena di mesi 10 di rec:usione oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in favore della quale aveva liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 10.000; più in particolare, la Corte d'appello aveva rilevato che l'appello non era stato corredato dell'elezione o dichiarazione di domicilio dell'imputato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14545/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte d'appello di Catania, con ordinanza del 03/10/2024, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Salvatore Sammito contro la sentenza del Tribunale di Ragusa del 17/03/2023; i giudici catanesi, dopo aver richiamato il disposto di cui all'art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen. applicabile ratione temporis, hanno infatti rilevato che "all'atto di appello è stato allegato mandato ad impugnare privo della necessaria elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato" (cfr., pag. 1 dell'ordinanza impugnata in questa sede).
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sammito Salvatore, nato a MODICA il 03/10/1963 avverso l'ordinanza del 03/10/2024 della Corte d'appello di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 03/10/2024 la Corte d'appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Salvatore Sammito contro la sentenza dei Tribunale di Ragusa che l'aveva riconosciuto responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata e continuata e l'aveva di conseguenza condannato alla pena di mesi 10 di rec:usione oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in favore della quale aveva liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 10.000; più in particolare, la Corte d'appello aveva rilevato che l'appello non era stato corredato dell'elezione o dichiarazione di domicilio dell'imputato;
2. ricorre per cassazione Salvatore Sannmito a mezzo del difensore che deduce l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen. dal momento che l'esame dei verbali avrebbe consentito di appurare che l'imputato era stato presente nel corso del giudizio di primo grado avendo anche reso dichiarazioni spontanee; sottolinea, pertanto, l'insussistenza del presupposto fattuale su cui è stata erroneamente fondata la decisione impugnata;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la fondatezza del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. La Corte d'appello di Catania, con ordinanza del 03/10/2024, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Salvatore Sammito contro la sentenza del Tribunale di Ragusa del 17/03/2023; i giudici catanesi, dopo aver richiamato il disposto di cui all'art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen. applicabile ratione temporis, hanno infatti rilevato che "all'atto di appello è stato allegato mandato ad impugnare privo della necessaria elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato" (cfr., pag. 1 dell'ordinanza impugnata in questa sede).
2. Il ricorso, dal canto suo, si sofferma sull'erroneità dell'affermazione secondo cui il Sammito sarebbe stato "assente" nel corso del processo di primo grado laddove, invece, dall'esame degli atti e, in particolare, dei verbali del dibattimento, risulterebbe esattamente il contrario tanto che l'imputato aveva anche reso dichiarazioni spontanee all'udienza del 16/09/2022.
3. Se, dunque, la Corte d'appello ha errato nel ritenere il Sammito "assente" e, nel contempo, ad evocare il comma 1 -quater dell'art. 581 cod. proc. pen., resta il fatto che l'impugnazione - come è pacifico ed è stato comunque evidenziato dai giudici del gravame di merito - non era corredata della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiesta comunque - anche per i non "assenti" - dal comma 1 -ter di quella stessa disposizione. Dalla verifica operata non risulta che l'atto di appello sia accompagnato o anche solo corredato dall'elezione o dichiarazione di domicilio e nemmeno, come pure è stato chiarito, che tale indicazione sia intervenuta attraverso il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione (cfr., dalla informazione provvisoria della decisione delle SS.UU. del 24/10/2024, ric. De Felice).
4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della