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Ordinanza — n. 14544/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim of legal qualification error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14544/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Zinno inadmissible, ruling that the claim of legal qualification error was manifestly unfounded. Zinno argued the lower court incorrectly classified his actions as money laundering rather than receiving stolen goods, but the court found the charge description clearly indicated conduct aimed at obstructing the identification of illicit funds. The decision rests on the principle that appeals regarding legal qualification in plea-bargain cases are limited to cases of obvious error, which was not present here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals concerning the application of the penalty upon request of the parties, the possibility of raising an appeal to the Court of Cassation based on the erroneous legal qualification of the facts is limited to cases of obvious error, which is configurated when such qualification results, with indisputable immediacy and without margins of opinability, being clearly eccentric with respect to the content of the charge.

Parole chiave

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money laundering qualification receiving stolen goods manifestly unfounded appeal legal qualification error plea bargain procedure obvious error standard Cassation inadmissibility impiego illecito di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, ha applicato al ricorrente la pena patteggiata tra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di riciclaggio.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, ha applicato al ricorrente la pena patteggiata tra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di riciclaggio.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv.
Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso
Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, Anemone
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINNO ANTONIO nato a NAPOLI il 30/09/1982 avverso la sentenza del 19/12/2024 del GIP TRIBUNALE GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; "LZ tADIA4 -teu,'« TI-3 14 VeAm.:

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, ha applicato al ricorrente la pena patteggiata tra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di riciclaggio. Ricorre per cassazione Antonio Zinno, deducendo violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in termini di riciclaggio anziché di ricettazione. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica 17v rispetto al contenuto del capo di imputazione (da ultimo, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01;

Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865). Nel caso in esame, la lettura del capo di imputazione rende manifesto che il ricorrente commise una condotta avente gli effetti di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita di una somma di danaro, prelevandola da un conto corrente intestato a terza persona che lo aveva messo a disposizione degli ignoti autori di una frode informatica (tra le tante, Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone, Rv. 254314).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così