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Ordinanza — n. 14542/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14542/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14542/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, emessa il 12 marzo 2024, ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di rapina. Ricorre per cassazione Ciro Esposito, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14542/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di rapina. Ricorre per cassazione Ciro Esposito, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito.

Parole chiave

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ripudiazione ritiro della querela penale commisurazione della pena per rapina allontanamento malgrado rischio di persecuzione rinuncia all'espropriazione espulsione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, emessa il 12 marzo 2024, ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione Ciro Esposito, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 02/09/1983 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; co V>0 "tvbil e° "4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, emessa il 12 marzo 2024, ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di rapina. Ricorre per cassazione Ciro Esposito, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito.

Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 Massime precedenti Conformi:

N. 15505 del 2018 Rv. 272853). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso, i