Sentenza — n. 14540/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da leva Manuel n. a Gela il 2/2/1981 avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta in data 18/12/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 627 cod.proc.pen; Sentenza — n. 14540/2025 — snpen · Corte di Cassazione: In data 6/3/2025 i difensori dell'indagato hanno trasmesso atto sottoscritto dallo leva contenente rinunzia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, meramente dedotta ma non documentata. A tanto consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da leva Manuel n. a Gela il 2/2/1981 avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta in data 18/12/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio a seguito di parziale annullamento disposto dalla Sesta Sezione di questa Corte del provvedimento reiettivo dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di leva Manuel, annullava l'ordinanza genetica in relazione ai capi 2) e 8) della rubrica, confermando la gravità indiziaria e la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai residui addebiti.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Flavio Sinatra, deducendo la violazione dell'art. 627 cod.proc.pen. con riguardo alla gravità indiziaria per i reati contestati ai capi 26, 28 e 29 della rubrica nonché in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen. e alla proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere.
3. In data 6/3/2025 i difensori dell'indagato hanno trasmesso atto sottoscritto dallo leva contenente rinunzia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, meramente dedotta ma non documentata. A tanto consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidinte