Ordinanza — n. 14534/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da GAGLIANO Lucio Giuseppe nato a Milano il 20/3/1982 avverso la sentenza resa il 28/11/2024 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 14534/2025 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino , aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Alessandria V1/2/2024, confermando la responsabilità di Gagliano Lucio Giuseppe in ordine ai reati di rapina aggravata, lesioni, ricettazione e utilizzo indebito di carta di credito e rideterminando la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo violazione di legge poiché gli aumenti sanzionatori per i reati unificati per continuazione non sono stati motivati.
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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da GAGLIANO Lucio Giuseppe nato a Milano il 20/3/1982 avverso la sentenza resa il 28/11/2024 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino , aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Alessandria V1/2/2024, confermando la responsabilità di Gagliano Lucio Giuseppe in ordine ai reati di rapina aggravata, lesioni, ricettazione e utilizzo indebito di carta di credito e rideterminando la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo violazione di legge poiché gli aumenti sanzionatori per i reati unificati per continuazione non sono stati motivati.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen. per un motivo relativo al trattamento sanzionatorio oggetto di specifico accordo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 7 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Daniela Borsellino Luci a»15;1- ) periali D