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Ordinanza — n. 14533/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14533/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14533/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giorgadze Irakli ricorre avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Roma in data 03/12/2024 con la quale, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto di ricettazione, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p; Ordinanza — n. 14533/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto di ricettazione, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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contraffazione di merci spese giustificate dall'uso commerciale difesa contro le pratiche commerciali illecite prodotti provenienti dai paesi terzi cosa di poco valore vendita sopra campione

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Giorgadze Irakli nato in Georgia il 29/05/1983 avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Roma in data 03/12/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giorgadze Irakli ricorre avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Roma in data 03/12/2024 con la quale, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto di ricettazione, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l'illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, che andava valutato di lieve entità.

2. Il ricorso è inammissibile. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023).

3. Alla luce dei principi indicati, nel caso di specie, l'esame formale del contenuto della imputazione - in cui si fa riferimento a tre orologi e ad una borsa di marca, provento di furto - rivela la correttezza della qualificazione giuridica del fatto dovendosi escludere l'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., in ragione della entità del profitto.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co