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Sentenza — n. 14520/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14520/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14520/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Belfiore Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino del 27/11/2024 che, in sede di appello, ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata al ricorrente in ordine ai reati di cui alla rubrica.

Regesto Legislator

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art. 611 c.p; Sentenza — n. 14520/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Belfiore Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino del 27/11/2024 che, in sede di appello, ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata al ricorrente in ordine ai reati di cui alla rubrica.

Parole chiave

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liberazione di detenuti messa in libertà provvisoria allontanamento malgrado rischio di persecuzione revisione della sentenza penale remissione della pena pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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art. 611 c.p
PIETRO MOLINO Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p., in assenza di richiesta di camera di consiglio partecipata
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELFIORE FRANCESCO, nato a TORINO il 28/06/1973 avverso l'ordinanza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. PIETRO MOLINO Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p., in assenza di richiesta di camera di consiglio partecipata

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Belfiore Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino del 27/11/2024 che, in sede di appello, ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata al ricorrente in ordine ai reati di cui alla rubrica.

2. La difesa del ricorrente affida le censure ad un unico motivo con cui deduce l'erronea applicazione della legge processuale penale ed il vizio di motivazione con riferimento ai principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare.

3. Il sostituto P.G. Pietro Molino, con requisitoria del 29 gennaio 2025, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con nota del 6 febbraio 2025, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, rappresentando che, nelle more dell'impugnazione, il Tribunale di Ivrea - cui era stato trasmesso per competenza il processo a seguito di conflitto - ha revocato, con provvedimento del 28 gennaio 2025, la misura cautelare in atto, con rimessione in libertà del ricorrente.

5. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, presupponendo l'impugnazione la perdurante efficacia dell'ordinanza cautelare originaria e avendo il ricorrente manifestato, con l'atto di rinuncia, che non intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Procopio, Rv. 274311 - 01).

5. Deve, pertanto, escludersi la condanna alle spese e all'ammenda, richiamandosi il principio affermato in proposito dalla Corte di legittimità secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza» (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166- 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01).

6. In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Nulla quanto alle spese processuali e all'ammenda in ragione della sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. C