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Sentenza — n. 14517/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14517/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14517/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore europeo delegato ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Trapani del 4 novembre 2024, con cui è stato ridotto l'importo del sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Trapani nei confronti di Papania Antonino e Rocca Angelo, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. In particolare, il sequestro preventivo è stato disposto, anche per equivalente: - nei confronti di Papania, della somma di euro 714.294,38, quale profitto del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 640-bis n. 7 cod. pen. (capo G della rubrica, truffa ai danni dell'UE), in essa assorbite le somme di euro 232.542,38 in relazione al delitto di cui al capo H) e di euro 48.000,00 in relazione al delitto di cui al capo M) ; - nei confronti di Rocca Angelo, della somma di euro 232.542,38, quale profitto del reato di cui artt. 110, 81 cpv. e 316-bis cod. pen. (capo H della rubrica, malversazioni di erogazioni pubbliche; l'importo si riferisce alla somma erogata dalla Regione Sicilia ma non destinata alle finalità previste, ma impiegata per pagamenti in favore di persone fisiche e giuridiche).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 14517/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale del riesame, con l'ordinanza impugnata, ritenuta la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alle ipotesi di reato per cui è stata disposta la cautela reale, ha ridotto il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, ad euro 16.500,00 nei confronti di Papania Antonino e ad euro 29.900,00 nei confronti di Rocca Angelo.

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva fine di indebito profitto ridistribuzione del reddito azione di risarcimento danni da sequestro riduzione delle spese giudiziarie principio della copertura dei costi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE EUROPEO DELEGATO (EPPO) PAPANIA ANTONINO, nato a ALCAMO il 16/08/1959 ROCCA ANGELO, nato a ALCAMO il 20/11/1984 avverso l'ordinanza del 04/11/2024 del TRIBUNALE DI TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G: PIETRO MOLINO

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore europeo delegato ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Trapani del 4 novembre 2024, con cui è stato ridotto l'importo del sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Trapani nei confronti di Papania Antonino e Rocca Angelo, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. In particolare, il sequestro preventivo è stato disposto, anche per equivalente: - nei confronti di Papania, della somma di euro 714.294,38, quale profitto del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 640-bis n. 7 cod. pen. (capo G della rubrica, truffa ai danni dell'UE), in essa assorbite le somme di euro 232.542,38 in relazione al delitto di cui al capo H) e di euro 48.000,00 in relazione al delitto di cui al capo M) ; - nei confronti di Rocca Angelo, della somma di euro 232.542,38, quale profitto del reato di cui artt. 110, 81 cpv. e 316-bis cod. pen. (capo H della rubrica, malversazioni di erogazioni pubbliche; l'importo si riferisce alla somma erogata dalla Regione Sicilia ma non destinata alle finalità previste, ma impiegata per pagamenti in favore di persone fisiche e giuridiche).

Il Tribunale del riesame, con l'ordinanza impugnata, ritenuta la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alle ipotesi di reato per cui è stata disposta la cautela reale, ha ridotto il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, ad euro 16.500,00 nei confronti di Papania Antonino e ad euro 29.900,00 nei confronti di Rocca Angelo.

2. Con un unico motivo, il Pubblico ministero ricorrente deduce la violazione di legge in considerazione dell'erronea interpretazione data al disposto degli artt.110 cod. pen. e 321 cod. proc. pen. In particolare, lamenta che il Tribunale, pur a fronte di un profitto che costituisce un illecito arricchimento, diretto o mediato, per gli indagati, abbia finito per ridurne l'importo, non tenendo conto dell'impossibilità di addebitare le singole quote di profitto singolarmente attribuibili e nulla disponendo con riguardo ai residui importi.

3. Il sostituto P.G. Pietro Molino, con requisitoria del 29/01/2025, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni unite, per come si ricava dal contenuto dell'informazione provvisoria del 26 settembre 2024, hanno affermato il principio di diritto secondo cui «in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito ed il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti; nel caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali».

Ne consegue, pertanto, che laddove il giudice del merito abbia individuato la quota parte di profitto direttamente ascrivibile ad uno dei concorrenti, il sequestro funzionale alla confisca potrà disporsi nei suoi confronti limitatamente alla misura accertata, non operando il principio solidaristico. Ad una confisca in parti eguali, infatti, si può giungere soltanto qualora il giudice del merito non abbia determinato la quota di arricchimento di cui ciascuno si è giovato. Posto che il Tribunale del riesame, con motivazione insindacabile in questa sede, ha stabilito la misura del profitto del reato concretamente riferibile tanto al Papania che al Rocca in conseguenza dei reati rispettivamente commessi, correttamente ne ha fatto conseguire la riduzione del sequestro in conformità all'orientamento espresso dalle Sezioni unite.

5. In conclusione, stante l'assenza di qualunque violazione di legge nel provvedimento impugnato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Motivazione se