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Sentenza — n. 14514/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14514/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14514/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, per quanto qui rileva, ha integralmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 7 ottobre 2024, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Francesco Scarano in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629, secondo comma, e 416-6h5.1 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14514/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Del pari, il ruolo di reggente del clan Ranucci in capo al ricorrente è stato meramente accennato per illustrare il titolo cautelare per cui il ricorrente è in carcere dal 2020, giusta misura coercitiva disposta in distinto procedimento. Quanto ai profili di censura inerenti la suddetta aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., sub specie del metodo mafioso, questa peculiare modalità commissiva è stata correttamente ritenuta sussistente sulla base del modus operandi («modalità paradigmatiche dell'attività estorsiva camorristica, con l'imposizione violenta di una tangente»), i cui effetti erano amplificati dall'alto tasso di infiltrazione camorristica della zona e dalle precedenti esperienze della persona offesa.

Parole chiave

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atto sessuale con un detenuto perseguimento penale per truffa atti istruttori penali carcerazione preventiva eccessiva azione penale carcerazione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ricorre per cassazione Francesco Scarano, a mezzo del proprio difensore, deducendo cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 273 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 274 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Scarano Francesco, nato a Sant'Antimo il 29/06/1967 avverso l'ordinanza del 04/11/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, per quanto qui rileva, ha integralmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 7 ottobre 2024, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Francesco Scarano in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629, secondo comma, e 416-6h5.1 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione Francesco Scarano, a mezzo del proprio difensore, deducendo cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione degli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendosi il Tribunale basato esclusivamente su un'unica conversazione intercettata, il cui contenuto, secondo la difesa, sarebbe stato non correttamente interpretato, nonostante il deposito di una trascrizione di parte che correggeva, asseritamente, i brogliacci della polizia giudiziaria. 2.2.

Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa Stefano Di Spirito, che aveva negato di avere mai subito richieste estorsive, pur affermando di conoscere i presunti autori (che, all'epoca in cui sono state assunte le sommarie informazioni, erano detenuti, non potendo così incutere alcun timore). 2.3. Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità non sarebbe stata adeguatamente scrutinata, a fronte di precisi elementi di segno contrario (in particolare, per quanto attiene alla posizione di reggente del clan Ranucci in capo al ricorrente e alla destinazione dei proventi delle estorsioni al cosiddetto "cappello"). 2.4.

Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in relazione alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, fatta derivare dal mero riferimento ai «compagni di Sant'Antimo» contenuto in un'altra conversazione relativa a diverso episodio estorsivo. 2.5. Violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, nonostante la risalente epoca di commissione del fatto contestato, l'assenza di successive analoghe condotte e l'ininterrotta detenzione dal giugno 2020.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo non è consentito, in quanto diretto a sollecitare una diversa lettura del compendio investigativo, e risulta, in ogni caso, manifestamente infondato.La motivazione del Tribunale pone congruamente al centro delle proprie considerazioni la narrazione del delitto per cui si procede in questa sede incidentale, fatta da Petito (testimone oculare della vicenda) ad Arena, spontanea in quanto scaturita dall'occasionale transito dei due dialoganti nei pressi della azienda vittima di estorsione. La conversazione appare ricca di dettagli e del tutto trasparente nel suo contenuto, in particolare nel ricordare l'intervento di Francesco Scarano, detto Bobina, presso la Edilizia Mediterranea, con l'imposizione della dazione della somma di euro 500 mensili a carico di quest'ultima impresa, in favore Stefano Ranucci, in modo che quest'ultimo potesse restarsene "tranquillo".

Questo dato informativo, già di per sé assolutamente solido, è confortato da riscontri che ne confermano appieno le coordinate oggettive e soggettive (la sede sociale, le pregresse ritorsioni in danno dell'azienda). Le fuorvianti dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute insufficienti a disarticolare il suddetto percorso giustificativo (ed anzi idonee a rafforzarlo), con congrua motivazione che fa riferimento alla diffusa condizione di intimidazione, in un territorio in cui sono oltremodo attive e presenti organizzazioni di stampo camorristico.

Il Tribunale, inoltre, ha correttamente preso in considerazione la diversa trascrizione del dialogo suggerita dalla difesa, notando che tutti i punti salienti erano perfettamente coincidenti con il testo degli inquirenti. Le minimali divergenze enfatizzate nel ricorso, costituenti questioni schiettamente fattuali, non possono incidere sulla complessiva tenuta logica della motivazione, unico possibile oggetto dello scrutinio di legittimità.

3. Analogamente, non sono consentite in questa sede di legittimità, le censure, articolate nel secondo motivo, inerenti il mancato apprezzamento pro reo di quanto riferito dal titolare della Edilizia Mediterranea, Stefano Di Spirito. Fermo restando quanto già specificato nel paragrafo precedente e ribadita la piena adeguatezza dell'apparato argomentativo, coerente con le emergenze indiziarie e privo di vizi logico-giuridici (ed anzi conforme a consolidate massime di esperienza), può solo ulteriormente sottolinearsi come la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenti una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata nel giudizio di cassazione, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524-01).

4. Il terzo e il quarto motivo sono formulati in termini oltremodo aspecifici, in quanto completamente avulsi da un effettivo riferimento a specifici passaggi motivazionali posti a fondamento della misura applicata al ricorrente. 3 P Quanto alla prima di tali doglianze, al contrario di quanto affermato dalla difesa e come già chiarito supra, la gravità indiziarla dei fatti per cui si procede non è stata affatto valutata alla luce delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (mai citati nell'ordinanza impugnata, per quanto attiene alla posizione di Scarano, e, per vero, neppure poi nominativamente individuati nel ricorso); anche la circostanza dell'agevolazione mafiosa non è stata desunta da propalazioni di dichiaranti, ma ricavata dal compendio intercettivo.

Del pari, il ruolo di reggente del clan Ranucci in capo al ricorrente è stato meramente accennato per illustrare il titolo cautelare per cui il ricorrente è in carcere dal 2020, giusta misura coercitiva disposta in distinto procedimento. Quanto ai profili di censura inerenti la suddetta aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., sub specie del metodo mafioso, questa peculiare modalità commissiva è stata correttamente ritenuta sussistente sulla base del modus operandi («modalità paradigmatiche dell'attività estorsiva camorristica, con l'imposizione violenta di una tangente»), i cui effetti erano amplificati dall'alto tasso di infiltrazione camorristica della zona e dalle precedenti esperienze della persona offesa.

Ferma la ricostruzione in punto di fatto, le argomentazioni dei giudici partenopei sono conformi ai principi di diritto costantemente espressi da questa Corte regolatrice, secondo cui l'aggravante ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190-01); essa, pertanto, ricorre quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità a una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222-01.

Precisa, poi, ragionevolmente, Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950-01 che, ai fini della configurabilità della circostanza, è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività). D'altronde, la frase citata dal ricorrente nell'atto di impugnazione (l'accenno ai «compagni di Sant'Antimo»), con ogni evidenza, non è stata spesa a suo carico nella motivazione del Tribunale.

5. Infine, secondo il costante orientamento di legittimità (a cui il Collegio intende dare seguito), anche nel caso di contestazione dell'aggravante del metodo mafioso, ai fini del superamento della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nòrì rileva di per sé sola, per quanto attiene ai requisiti dell'attualità e della concretezza del pericolo, la mera distanza temporale tra l'applicazione della misura e i fatti contestati (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02). Il Tribunale, d'altronde, osserva congruamente come, anche a prescindere dalle presunzioni di legge, avuto riguardo all'insidiosità delle richieste e delle minacce, «le stesse modalità dei fatti già inducano a una prognosi pessima in ordine al pericolo di futura recidiva». A ciò, occorre aggiungere l'insussistenza di ulteriori elementi specifici positivamente valutabili in favore dell'indagato. Il quinto motivo è, quindi, manifestamente infondato.

6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rinnessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la C