Cassation court annuls conviction for receipt due to erroneous IMEI identification in phone records.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction for the crime of receipt based on a material error in identifying the stolen phone's IMEI number. The defense argued that the phone records linked to the defendant's SIM cards corresponded to a different device than the one stolen by the victim. The court found that the appellate judges incorrectly treated the corrected IMEI as the original evidence, leading to a decisive distortion of the proof upon which the criminal liability was founded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; The criminal conviction must be annulled when the lower court relies on evidence that has been materially distorted by an error in identifying the specific object involved in the crime, thereby rendering the proof decisive and insufficient.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PISANO SALVATORE nato a Gela il 18/01/1963 avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte di Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Marco Granvillano, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Salvatore Pisano, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 marzo 2024 con cui la Corte di Appello di Caltanissetta, ha confermato la sentenza, emessa in data 21 settembre 2023, con la quale il Tribunale di Gela, lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta travisamento della prova nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di ricettazione. La difesa ha eccepito che i tabulati telefonici posti a fondamento della condanna sarebbero relativi ad un telefono cellulare diverso da quello sottratto alla persona offesa; in particolare le sim card intestate al Pisano sarebbero state inserite nell'apparecchio avente IMEI n. 35380508968840 (come desumibile dai tabulati in atti) e non nel telefono rubato a Khugputh Puja avente IMEI n. 35380508968849.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che i tabulati acquisiti dagli inquirenti sarebbero relativi all'IMEI n. 35380508968840 in quanto l'indicazione di un diverso codice IMEI sarebbe frutto di un mero errore materiale come desumibile dal contenuto dell'informativa di p.g. datata 14 marzo 2018 (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) con conseguente decisivo travisamento della prova; la prova della penale responsabilità del ricorrente sarebbe, infatti, fondata su un elemento inesistente per effetto di un'erronea percezione di quanto riportato nei tabulati telefonici in atti.
3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale. La motivazione impugnata si fonderebbe sulla ritenuta corrispondenza tra il codice IMEI del telefono sottratto alla persona offesa e quello abbinato all'apparecchio utilizzato dal Pisano. L'erroneità di tale affermazione rendeva assolutamente indispensabile la richiesta perizia informatica volta ad accertare la titolarità del telefono associato al codice IMEI 35380508968849.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
1. Dalla lettura del decreto di acquisizione di tabulati emesso in data 7 febbraio 2107 e dei tabulati telefonici acquisiti dalla polizia giudiziaria emerge quanto segue: • In data 26 dicembre 2016, Khugputh Puja ha denunciato il furto del telefono IPhone 7 avente codice IMEI n. 35380508968849; • In data 7 febbraio 2017 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti ha disposto l'acquisizione dei tabulati telefonici relativi all'apparecchio associato al codice IMEI n. 353769075265580; • In data 31 gennaio 2018 il predetto decreto di acquisizione è stato corretto mediante l'indicazione del codice IMEI n. 35380508968849 abbinato al telefono rubato alla persona offesa; • con informativa datata 14 marzo 2018 il Commissariato di Patti ha trasmesso al Pubblico ministero i tabulati telefonici relativi all'apparecchio associato al codice IMEI n. 35380508968840, segnalando che nel periodo 27/06/2017-18/07/2017 erano state inserite nel predetto apparecchio telefonico due Sim Card (344/1527200 e 340/2448047) intestate a Salvatore Pisano.
2. Ciò premesso in punto di fatto, deve essere rimarcato che i giudici di appello hanno erroneamente affermato che la discrasia lamentata dalla difesa sarebbe stata superata risultando dagli atti "come il codice IMEI corretto debba intendersi quello n. 35380508968849, così come corretto dalla Procura della Repubblica in data 31.01.2018" (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). La Corte territoriale non si è avveduta, infatti, che i tabulati acquisiti dalla polizia giudiziaria non sono relativi al codice IMEI n. 35380508968849 abbinato al telefono denunciato rubato da Khugputh Puja ma al codice IMEI n. 35380508968840 con conseguente decisivo travisamento della prova documentale in atti. Ne consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha desunto la penale responsabilità del Pisano dall'inserimento delle Sim Card a lui intestate in un apparecchio telefonico diverso da quello illecitamente sottratto a Khugputh Puja, sicché deve esserne disposto l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello d