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Sentenza — n. 14501/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14501/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14501/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 28/05/2024 il GIP del Tribunale di Perugia, procedendo con rito abbreviato, ha riconosciuto Giuseppe Bordello responsabile dei fatti di frode informatica a lui ascritti e, con le circostanze attenuanti generiche stimate o equivalenti alla contestata aggravante, applicata la diminuente per la scelta del rito premiale, l'ha condannato alla pena di mesi 4 dì reclusione ed euro 100 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale;

Regesto Legislator

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art. 640 quater cod. pen, art. 322-ter cod. pen; Sentenza — n. 14501/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il GIP ha invece omesso di disporre la confisca obbligatoria del profitto del reato che, dalla stessa sentenza, risulta essere stato acquisito per effetto della condotta delittuosa ascritta all'imputato. È pacifico che la confisca disposta nei confronti in relazione ad uno dei reati previsti dall'art. 640 quater cod. pen. può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l'intero art. 322.ter cod. pen. (cfr., così, ad esempio, Sez. 2, n. 10838 del 20/12/2006, dep. 2007, Napolitano, Rv. 235829 - 01 che in tal senso aveva deciso prima ancora della modifica dell'art. 322-ter cod. pen. per effetto della legge 190 del 2012).

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali termine di perenzione reati informatici abbandono del procedimento per truffa abbandono del procedimento penale sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 640 quater cod. pen
È pacifico che la confisca disposta nei confronti in relazione ad uno dei reati previsti dall'art. 640 quater cod. pen.
art. 322-ter cod. pen
235829 - 01 che in tal senso aveva deciso prima ancora della modifica dell'art. 322-ter cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso Corte d'appello di Perugia nel procedimento a carico di: Bordello Giuseppe nato a TERNI il 24/11/2003 avverso la sentenza del 28/05/2024 del GIP TRIBUNALE di Perugia visti gli atti, Il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministei o, in persona del Sostituto Procuratore Generale SIMONETTA CICCARELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/05/2024 il GIP del Tribunale di Perugia, procedendo con rito abbreviato, ha riconosciuto Giuseppe Bordello responsabile dei fatti di frode informatica a lui ascritti e, con le circostanze attenuanti generiche stimate o equivalenti alla contestata aggravante, applicata la diminuente per la scelta del rito premiale, l'ha condannato alla pena di mesi 4 dì reclusione ed euro 100 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale;

2. ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Corte d'appello di Perugia rilevando come il GIP avesse omesso di disporre la confisca obbligatoria di cui al combinato disposto degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen. insistendo, perciò, per l'annullamento sul punto;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Con sentenza del 28/05/2024 il GIP del Tribunale di Perugia ha riconosciuto Giuseppe Borriello responsabile del delitto di frode informatica perché "... mediante artifizi e raggiri consistiti, prima nell'inviare alla p.o. sulla propria utenza cellulare un sms di alter con il quale si chiedeva di accedere al proprio conto corrente ... mediante il link ... dove, da qui, veniva quindi invitata ad inserire le proprie credenziali di accesso alla carta collegata al conto (...) poi nel contattarla telefonicamente, qualificandosi come dipendente della medesima banca, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, effettuava trasferimenti di denaro per complessivi euro 1.667,40 dal conto della Tartarini Roberta ad altri conti"; di conseguenza, ha condannato l'imputato - con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante e la diminuente per la scelta del rito, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 100 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale.

2. Il GIP ha invece omesso di disporre la confisca obbligatoria del profitto del reato che, dalla stessa sentenza, risulta essere stato acquisito per effetto della condotta delittuosa ascritta all'imputato. È pacifico che la confisca disposta nei confronti in relazione ad uno dei reati previsti dall'art. 640 quater cod. pen. può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l'intero art. 322.ter cod. pen. (cfr., così, ad esempio, Sez. 2, n. 10838 del 20/12/2006, dep. 2007, Napolitano, Rv. 235829 - 01 che in tal senso aveva deciso prima ancora della modifica dell'art. 322-ter cod. pen. per effetto della legge 190 del 2012).

Trattasi, peraltro, di confisca obbligatoria che, ove venga omessa, legittima il PM ad impugnare la sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato non già con l'appello al Tribunale di Sorveglianza ma con il ricorso per cassazione (cfr., Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, Banadin, Rv. 283639 - 01). La sentenza impugnata va dunque annullata - limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca ex art. 640-quater cod. pen. - con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.. Nel contempo va dichiarata irrevocabile la affermazione di responsabilità del ricorrente.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Perugia in diversa composizione. Dichiara irrevocabile l'affermaz