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Sentenza — n. 14493/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court partially allows appeal: annuls sentence for lack of conditional suspension reasoning but dismisses prescription claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14493/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court partially allowed Domenico Martellotta's cassation appeal against his conviction for arbitrary invasion of a municipal property. While the court rejected the claim that the crime had expired due to continuous occupation, it found the lower court's failure to address the request for conditional sentence suspension was a legal violation. Consequently, the judgment was annulled regarding the suspension issue and remanded for a new trial, while the conviction itself remained in force.

Regesto Legislator

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Art. 633 cod. pen.; Art. 647 cod. proc. pen.: For continuous crimes like arbitrary invasion, the offense persists until removal or conviction; however, failure to rule on a request for conditional sentence suspension constitutes a violation of law requiring annulment and remand.

Parole chiave

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arbitrary invasion of property conditional suspension of sentence continuous crime nature prescription period calculation remand for new trial violation of law cassation appeal outcome durata minima di soggiorno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 633 cod. pen.
La natura permanente del reato, non contestata neanche in ricorso, comporta l'applicazione del principio di diritto secondo il quale, nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod.
Art. 647 cod. proc. pen.
art. 633 cod. pen
La natura permanente del reato, non contestata neanche in ricorso, comporta l'applicazione del principio di diritto secondo il quale, nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerulli
Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano
Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTELLOTTA DOMENICO nato a NAPOLI il 18/05/1963 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa il 19 maggio 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione in relazione al reato di invasione arbitraria di un immobile di proprietà del Comune di Napoli al fine di occuparlo come propria abitazione.

2. Ricorre per cassazione Domenico Martellotta, deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata, tenuto conto che era stata implicitamente esclusa la recidiva specifica ed infraquinquennale, sicché, considerando come data di inizio della consumazione quella del 29 luglio 2015 indicata nella imputazione, il termine di prescrizione sarebbe maturato a far data dal 29 gennaio 2024, non essendo emersi elementi oggettivamente riscontrabili in ordine ad una effettiva permanenza del ricorrente nell'immobile oltre la data del 29 luglio 2015;

2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte adottato alcuna statuizione sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena contenuta nell'atto di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato nei termini qui di seguito evidenziati.

1. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Il reato per cui si procede è contestato siccome commesso in Napoli il 29 luglio 2015, con condotta perdurante. La natura permanente del reato, non contestata neanche in ricorso, comporta l'applicazione del principio di diritto secondo il quale, nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione; nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerulli, Rv. 277019 - 01;

Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458-01). Nel caso in esame, in assenza di elementi desumibili dalle due sentenze di merito riguardo ad una interruzione della occupazione abusiva da parte dell'imputato, il dies a quo per il calcolo del decorso del termine di prescrizione, è da individuare nel 19 maggio 2022, data della sentenza di primo grado, sicché il termine non è ancora decorso neanche alla data odierna, indipendentemente dalla incidenza della recidiva, che non è stata applicata dalla Corte di appello.

2. Il secondo motivo è fondato. w2- Nell'atto di appello era stata richiesta la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, peraltro giustificato in considerazione dell'età dell'imputato e del modesto precedente penale. Sul punto, la Corte non ha motivato e ciò determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per consentire la valutazione della richiesta attraverso una indagine di merito sottratta al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Cosi deciso, il 14/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presi ente Giuseppe Sgadari Sergio tr ni 1-