Cassation Court dismisses appeals against conviction for aggravated robbery, citing inadmissibility of evidence and procedural flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Dante Mannolo and Giovanni Passalacqua inadmissible, upholding their convictions for aggravated robbery and other crimes. The appellants argued that the lower court relied on inadmissible evidence and failed to properly evaluate aggravating circumstances, but the Court found their complaints generic and unsupported by specific proof. Consequently, the Court rejected the arguments regarding the use of non-definitive judgments and the admissibility of statements made without defense presence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals must be rejected if they fail to specify the exact elements of proof that are irregularly introduced or if they rely on generic arguments without precise identification of the contested evidence.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di Mannolo Dante, nato a Cutro il 24/12/1979 Passalacqua Giovanni, nato a Catanzaro il 14/09/1965 avverso la sentenza del 04/07/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentite le conclusioni del difensore della parte civile Sicurtransport Spa, avv. Raffaella Scutieri, in sostituzione dell'avv.
Nunzio Raimondi, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente Mannolo, avv. Francesco Gambardella, che ha insistito per raccoglimento del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente Mannolo, avv. Luigi Falcone, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente Passalacqua, avv. Luca Procopio, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice del rinvio, ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 31 luglio 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro nei confronti di Dante Mannolo e Giovanni Passalacqua, per i reati di concorso in rapina pluriaggravata, di concorso in detenzione e porto in luogo pubblico di armi da fuoco con relativo munizionamento, di concorso in ricettazione e di concorso in danneggiamento aggravato, anche per quanto attiene, in particolare, alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei propri difensori, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso di Dante Mannolo 3.1. Violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. e apparenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla riconosciuta aggravante dell'agevolazione mafiosa. La sentenza impugnata avrebbe tratto la prova della sussistenza della circostanza dalle dichiarazioni dei collaboratori Colosimo (che, in realtà, riferisce solo de relato), Cerminara e Mirarchi. Tali propalazioni non potrebbero ritenersi vicendevolmente riscontrantisi, per quanto qui rileva.
Colosimo avrebbe riferito che parte del bottino sarebbe stata destinata alla 'ndrangheta e Mirarchi avrebbe indicato in Paolo Lentini, il soggetto che, quale capocosca del clan Arena, avrebbe proposto l'affare (senza però accennare alla condivisione con l'associazione criminale dei proventi del delitto; peraltro, non è neppure accertato che il suddetto Lentini, al momento dei fatti per cui si procede, potesse reputarsi "associato", emergendo solo un giudicato per una precedente militanza 'ndranghetistica sino soltanto al 2008, di modo che mancherebbe il nesso soggettivo alla base dell'aggravante).
La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe rispettato le stringenti indicazioni espresse dalla sentenza di annullamento, ove si imponeva un approfondimento sulla circostanza, non semplicemente riconducibile a un atto di impulso, che Lentini potesse aver espresso un mero placet alla realizzazione della rapina. Il racconto di Mirarchi (capo di una cellula catanzarese), a suo dire coinvolto da un cugino, sarebbe inconciliabile con il complessivo compendio nella parte in cui richiama la propria iniziativa di richiedere - tramite Passalacqua, che coinvolse il genero Dante Mannolo - l'assenso di Lentini, referente dell'articolazione locale, nonostante il rapporto organico e di intraneità rendesse ultronei eventuali intermediari.
Questo resoconto si dimostrerebbe altresì incompatibile con la versione offerta da Cerminara, secondo cui quando Mannolo entrò nel novero dei concorrenti, costoro potevano già contare sull'appoggio di Paolo Lentini. La sentenza di condanna di Lentini per il medesimo fatto, resa in un distinto procedimento, non poteva costituire un valido riscontro, poggiando sul medesimo errore valutativo. D'altronde, un altro collaboratore, Mannolo (omonimo del ricorrente) aveva escluso che, operando nell'area catanzarese, fosse necessario il permesso del referente locale.
Anche le "regalìe" successivamente fatte "alle famiglie", in quanto evento successivo alla realizzazione del fatto tipico, non avrebbero validamente provato la preesistente finalità di recare loro vantaggio, potendo trovare molteplici spiegazioni alternative, e tantomeno uno specifico accordo con i vertici 'ndranghetistici locali. Tornando alle dichiarazioni di Colosimo, la Corte catanzarese traviserebbe gli elementi istruttori, confondendo Trapasso, associato alla medesima cosca del dichiarante, con il basista della rapina, da individuarsi invece in Tassone (che nega di avere conosciuto Colosimo).
Peraltro, laddove il collaboratore sostiene che la rapina fu organizzata in tutti i particolari dalla 'ndrangheta, si porrebbe in contrasto con le sentenze nei confronti degli altri coimputati, che hanno escluso la sussistenza dell'aggravante. Un'ulteriore inesattezza, non stigmatizzata dai giudici di merito, andrebbe poi individuata nell'aver riferito che le informazioni a sua disposizione provenivano da Francesco Gualtieri e Ammirato, compartecipi del delitto, anche se Gualtieri non era mai stato imputato. 3.2. Violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione alla riconosciuta aggravante dell'agevolazione mafiosa, poiché la stessa rubrica imputativa ometterebbe di specificare quale sodalizio, concretamente esistente, sarebbe stato in ipotesi avvantaggiato dall'azione delittuosa.
4. Ricorso di Giovanni Passalacqua 4.1. Violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione alla riconosciuta aggravante dell'agevolazione mafiosa. Carenza di riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Santo Mirarchi non avrebbe mai affermato che l'iniziativa era partita da Paolo Lentini, limitandosi a riferire che egli avvertì gli altri che era necessario avvisare il suddetto Lentini, onde evitare di «calpestare i piedi» a qualche cosca, di modo che "Gigliotti" (ovvero lo stesso Passalacqua) si attivò, rivolgendosi al genero; senza poter aggiungere altro sul punto, perché poi carcerato.
I giudici di merito non avrebbero ricercato alcun riscontro a queste propalazioni, neppure verificando la titolarità alla famiglia Megna di un immobile contiguo al capannone dove era ubicato il caveau oggetto dell'azione predatoria. Massimo Colosimo ha appreso della rapina da altri codetenuti (Salvatore Morrone, Cesare Ammirato, Francesco Gualtieri) e, nonostante l'acquisizione de relato, la Corte di appello non ha svolto un adeguato vaglio critico. Secondo Annamaria Cerminara, ex compagna del ricorrente, Passalacqua avrebbe parlato con Lentini della rapina.
Anche tali informazioni sarebbero state apprese solo indirettamente e comunque non sarebbe stato rilevato che la dichiarante aveva riconosciuto in effigie solo persone già a lei note, ignorando le fattezze degli altri partecipanti alla rapina. Danilo Mannolo ha detto di essere a conoscenza che i suoi cugini, tra cui il coimputato Dante Mannolo, avevano partecipato al "colpo" e la Corte avrebbe incongruamente desunto da un generico riferimento a Paolo Lentini che anche quest'ultimo (e Mico Megna) avessero partecipato al delitto. Anche l'accenno alle successive dazioni «alle famiglie del Crotonese» avrebbe dovuto più correttamente interpretarsi come una semplice regalìa, svincolata dalla partecipazione alla rapina.
La finalità di agevolazione mafiosa, d'altronde, non potrebbe essere ricondotta a una generica volontà di evitare interferenze con i potentati criminali locali. La sentenza impugnata, d'altronde, omette di precisare quali elementi concreti supportino la conclusione che Mannolo e Passalacqua avessero messo a disposizione le entrature necessarie presso la criminalità organizzata. 4.2. Mancata valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia. I giudici di appello avrebbero omesso il necessario e rigoroso scrutinio della credibilità oggettiva e della attendibilità soggettiva dei quattro dichiaranti, a fronte della mancanza di riscontri esterni individualizzanti e delle plurime contraddizioni rinvenibili nei loro racconti, tutti basati su fonti non autonome (Mirarchi dice che Passalacqua contattò Lentini per tramite di Mannolo, secondo Cerminara Passalacqua lo contattò personalmente; in ogni caso, in altri procedimenti che vedevano imputati Lentini e Passalacqua non sarebbe emerso alcun collegamento.
Colosimo riferisce di avere sentito Trapasso in carcere parlare con Pierpaolo Cairoli della rapina, tuttavia Trapasso avrebbe negato non solo di conoscere Colosimo, ma anche di aver mai accennato a qualcuno del delitto. Cermìnara risulterebbe contraddittoria anche in ordine al presunto elenco dei destinatari delle "quote". Mannolo prima chiama in causa Lentini e poi ammette però che «su Catanzaro» ci sarebbe stata «mano libera»). 4.3. Violazione del diritto di difesa e nullità delle dichiarazioni di Cerminara. La dichiarante sarebbe stata prima sentita a sommarie informazioni, rilasciando anche propalazioni contra se, di modo che il verbale fu interrotto e il successivo interrogatorio (peraltro, privo di fonoregistrazione e senza trascrizione integrale) non varrebbe a sanare retroattivamente la violazione delle garanzie difensive, con conseguente inutilizzabilità dell'atto di indagine. 4.4.
Mancata verifica della finalità di agevolazione mafiosa. La Corte di appello non avrebbe chiarito in che modo l'azione delittuosa per cui si procede avrebbe concretamente contribuito a rafforzare la posizione dell'associazione 'ndrangheta sul territorio, non essendo sufficiente la volontà di evitare scontri con bande locali. 4.5. Violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. La mancata disamina critica delle informazioni veicolate dai collaboratori costituirebbe una violazione delle stringenti prescrizioni contenute nella sentenza di annullamento. 4.6.
Violazione dell'art. 27 Cost. e dell'art. 238-bis cod. proc. pen., con riferimento all'utilizzo probatorio di sentenze non definitive. La sentenza impugnata addebiterebbe al ricorrente l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, sulla sola base del contesto territoriale e di ipotetiche condotte altrui, così violando il principio di responsabilità personale, anche utilizzando erga alios una sentenza non definitiva resa nei confronti del solo Lentini. 4.7. Il difensore di Passalacqua, avv. Luca Procopio (cfr. nomina in data 28 gennaio 2025, trasmessa unitamente a nota manoscritta a firma dell'imputato), ha depositato memoria di approfondimento dei motivi già esposti nell'atto di impugnazione.
5. È stata, altresì, depositata memoria nell'interesse della parte civile costituita Sicurtransport Spa.
6. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati.
2. La Sesta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 49631 del 16/11/2023, ha annullato la sentenza resa il 27/01/2023 dalla Corte di appello di Catanzaro (già giudice del rinvio, all'esito dell'annullamento disposto da questa Sezione, in data 31 marzo 2022, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale), limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale, onde colmare i vizi di motivazione inerenti i passaggi del procedimento valutativo delle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia Santo Mirarchi e Massimo Colosimo.
I giudici catanzaresi si erano, infatti, limitati ad affermarne la genuinità, la precisione e la coerenza, sulla sola base della diretta apprensione dagli altri concorrenti e in quanto "colorate" di elementi di assoluta credibilità, quali i problemi determinati dalla «fidanzata del Passalacqua». Era stato, quindi, omesso il doveroso vaglio di legge, così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, sulla credibilità soggettiva di Colosimo, sull'attendibilità delle propalazioni di Mirarchi e sulla presenza di riscontri individualizzanti.
3. Il thema deddendum rimesso ai giudici partenopei, alla luce delle considerazioni che precedono, concerneva, dunque, soltanto la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, per come ricavata da quanto riferito dai due collaboratori Mirarchi e Colosimo. 3.1. Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato, né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando solo al primo il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629-02).
Il giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., è dunque chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli in via esclusiva il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345-01). 3.2.
Le coordinate ermeneutiche per lo scrutinio del contributo informativo offerto dai due dichiaranti sono fornite dal "decalogo" fornito da Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145-01 (ampiamente citata anche nella precedente decisione di legittimità), secondo cui, innanzitutto, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni; tale scrutinio, nondimeno, non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, poiché l'art. 192, comma terzo, 6 cod. proc. pen., non indica alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (cfr., in termini, anche Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676-01;
Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348-01). La chiamata in correità o in reità de relato, inoltre, anche se non asseverata dalla fonte diretta, può avere come - anche unico - riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità;
b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (cfr., in termini, anche Sez. 1, n. 36065 del 03/05/2024, Troncone, Rv. 286948-01; Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134-01. È stato ulteriormente precisato da Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393-01, e Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744-01, che i riscontri esterni costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e, naturalmente, devono avere portata individualizzante, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere). 3.3.
Ancora in tema di riscontri, questi possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, nei termini suindicati, e a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova, neppure di rango indiziario, perché, in caso contrario, perderebbero la loro funzione "gregaria", in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez.
U, Aquilina, cit.; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 7 h/ 276744-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607-01; Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528-01). 3.4. Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dai giudici di merito, infine, non ricomprende il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in se stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058-01;
Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577-01).
4. Il rinnovato apparato argomentativo, svoltosi entro il perimetro cognitivo imposto dall'art. 627 cod. proc. pen., risulta scevro di vizi logico-giuridici, conforme all'insegnamento di questa Corte regolatrice nel suo massimo consesso nomofilattico e attento nel valutare, nella pienezza della giurisdizione di merito, l'incidenza di tutti gli elementi rilevanti, coerentemente con il compendio istruttorio agli atti. 4.1. La Corte di appello, applicando i principi di diritto sopra illustrati alle dichiarazioni di Mirarchi e Colosimo, per quanto attiene alla sola sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, opera correttamente il cosiddetto "giudizio tripartito", contro cui le difese muovono solo censure in punto di fatto.
Il loro valore di prova è stato, innanzitutto, desunto dall'attento scrutinio della intrinseca credibilità dei collaboratori e di attendibilità del loro racconto. 4.1.1. Santo Mirarchi, già esponente della cosca isolitana Arena e rappresentante della stessa nel territorio di Catanzaro, dopo la decisione di collaborare ha offerto fondamentali informazioni su attività, alleanze ed equilibri delle articolazioni 'ndranghetistiche della fascia ionica. Il ruolo di rilievo nel sodalizio di appartenenza gli ha consentito di avere rapporti trasversali con numerose consorterie locali, così acquisendo un patrimonio conoscitivo positivamente vagliato in plurime sedi giudiziarie.
Era stato coinvolto personalmente nell'organizzazione della rapina, seppure non vi prese poi concretamente parte, per il sopravvenuto arresto: conobbe il dipendente di Sicurtransport che avrebbe funto da basista, studiò lo stato dei luoghi, interpellò Passalacqua in quanto «pratico di rapine» e ribadì la necessità di contattare Paolo Lentini, esponente di punta della medesima cosca Arena, «per ottenere il via libera», di modo che il medesimo Passalacqua si attivò in tal senso per mezzo del genero Dante Mannolo. 4.1.2. Massimo Colosimo è stato componente della cosca Trapasso di San Leonardo di Cutro (come giudiziariamente accertato), gruppo collegato operativamente ai maggiori sodalizi del crotonese (in particolare, con la citata cosca Arena e con le cosche Dragone e Grande Aracri).
Ha reso plurime dichiarazioni, anche autoaccusatorie, proficuamente utilizzate in numerosi procedimenti. È venuto a conoscenza della rapina per cui si procede, durante la detenzione, da altri sodali di diverse cosche (Gualtieri, Ammirato, Morrone e, sentendo conversazioni a cui non prese parte direttamente, Giuseppe Trapasso e Pierpaolo Cairoli). Cosi apprese di «un colpo tutto organizzato che tutti erano d'accordo». Quanto alla destinazione del bottino, ha riferito che «i soldi li hanno presi e li hanno divisi con tutte le famiglie di 'ndrangheta e con altre persone pugliesi. [...] La rapina fu organizzata dalla 'ndrangheta e fu, diciamo, pianificata [...] in tutti i particolari», ricordando in particolare la partecipazione al colpo, tra gli altri, di «Dante Mannolo, arrestato per questo fatto, e Giovanni lo zingaro [detto] U Gigliotti [cioè Passalacqua]».
Quest'ultimo sollecitò Ammirato «a non parlare perché sarebbero usciti di lì a breve». 4.2. I riscontri esterni, oggettivi e individualizzanti, a tali dichiarazioni eteroaccusatorie sono assai più che adeguati e dotati, per quanto attiene alle ulteriori fonti orali, di almeno pari efficacia probatoria rispetto alle narrazioni che vanno a confermare. 4.2.1. Il collegamento tra 'ndrangheta, tramite Paolo Lentini, e i due odierni ricorrenti, ampiamente sottolineato da Colosimo e soprattutto da Mirarchi, trova una prima conferma nelle risultanze istruttorie di altro procedimento per i medesimi fatti (in particolare, gli esiti dell'attività di intercettazione che hanno evidenziato la responsabilità del suddetto Lentini per l'assalto al caveau di Sicurtransport, descritto come «la rapina avvenuta a Catanzaro in cui sono coinvolti i Mannolo»).
Il suddetto giudizio è stato definito, in primo grado, con pronuncia di condanna nei confronti di Lentini, Giuliano Mannolo e Rocco Mannolo, fratelli dell'odierno ricorrente. 4.2.2. Risulta fondamentale anche il contributo offerto dal collaboratore Dante Mannolo, omonimo del ricorrente, "battezzato" oltre dieci anni or sono e figlio di uno dei boss della cosca Mannolo di San Leonardo di Cutro, che ha intrapreso un percorso di collaborazione dopo l'arresto per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Ha riferito che i suoi cugini, i suaccennati Giuliano e Rocco Mannolo, avevano invitato suo padre a intervenire nella rapina, ma la proposta era stata declinata, non essendosi vista di buon occhio la compartecipazione di «zingari e [...] pugliesi».
Era a conoscenza che nel suddetto delitto avevano concorso anche il cugino Dante Mannolo e suo suocero "Gigliotti", unitamente a Paolo Lentini. Dopo la rapina, il provento era stato distribuito anche «alle famiglie del Crotonese, cioè fino a Cutro».4.2.3. Ancora più fondamentale, ed anzi definitivo, l'apporto di Annamaria Cerminara, ex compagna di Passalacqua, che aveva saputo, direttamente da quest'ultimo, tutti i dettagli della pianificazione criminale, anche in merito al coinvolgimento di Dante Mannolo («per avere maggiori disponibilità economiche») e di Paolo Lentini (che godeva di un contatto all'interno dell'istituto di vigilanza e che, «in qualità di capo cosca, [aveva] consentito la perpetrazione della rapina fornendo denaro e supporto logistico»).
Partecipò ella stessa personalmente, presso l'abitazione di Dante Mannolo, alla suddivisione tra i còrrei del denaro rapinato, «secondo un preciso elenco». 4.2.4. A fronte di ciò, deve ovviamente anche riconfermarsi la reciproca conferma offerta dalle due narrazioni "originali" di Mirarchi e Colosimo. 4.3. Risulta, così, soddisfatto appieno l'obbligo motivazionale imposto dalla sentenza di annullamento, sulla scorte della tranquillizzante abbondanza di riscontri (non limitati solo alla cosiddetta "convergenza del molteplice"), derivante da plurime dichiarazioni reciprocamente concordanti nel loro nucleo essenziale, sia pure con gradi diversi, acclarata l'autonomia di ciascuna e in assenza di circolarità ovvero di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Schicchitano, Rv. 280741-01;
Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744-01).
4. Quanto alla nozione di "agevolazione mafiosa", ai sensi dell'art. 416-bis. l cod. pen. (secondo cui, per i delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, la pena è aumentata da un terzo alla metà), la circostanza ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento, finalità che però non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso; l'agente deve, quindi, deliberare l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis cod. pen. e all'effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva tra le possibili utilità ricavabili da tale compagine, anche se non essenziali, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione (Sez.
U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01; Sez. 6, n. 54481 del 6/11/2017, Madaffari, Rv. 271652-01. Precisano, poi, Sez. 6, n. 43890 del 21/6/2017, Aruta, Rv. 271098-01, e Sez. 6, n. 25510 del 19/4/2017, Realmuto, Rv. 270158-01, che l'aggravante risulta applicabile non solo nei confronti di chi abbia agito con tale primaria finalità, ma anche di chi l'abbia comunque condivisa e fatta propria). Nel caso di specie, in coerenza con questi principi di diritto, appare evidente l'effetto agevolatore dell'azione predatoria, avuto riguardo non solo al versamento di una parte non irrilevante dei proventi delittuosi nelle mani delle cosche attive nel territorio circostante (posto che l'autorizzazione alla rapina non poteva che essere stata rilasciata a titolo oneroso), ma anche alla altrettanto palese consapevolezza di rafforzare la supremazia dell'associazione criminale sul territorio, riconoscendone l'assoluto dominio in tale ambito locale.
La natura unitaria dell'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta complessivamente intesa, ripartita al suo interno in articolazioni strutturate secondo criteri territoriali e gerarchici (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921-05; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043- 01, in motivazione), unitamente al cointeressamento di tutte le cosche dell'area, compensate per il placet, consente di escludere difetti o genericità della rubrica imputativa, laddove non si indica uno specifico sodalizio locale. Avuto riguardo alla generalità del preventivo assenso mafioso all'azione criminale, infine, resta irrilevante la perdurante qualità formale di associato in capo a Paolo Lentini, peraltro ampiamente desumibile dalle condotte sue e dei concorrenti.
5. Risultano, in conclusione, del tutto aspecifici, omettendo di confrontarsi con il rigoroso contenuto concreto della motivazione, in parte non consentiti, laddove sollecitano un'impossibile rilettura degli elementi istruttori (anche soffermandosi su discrasie del tutto marginali, e anzi pressoché fisiologiche, nelle diverse narrazioni), e, comunque, manifestamente infondati tutti i profili di censura articolati, in tema di inidoneità del compendio probatorio ad affermare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel primo e nel secondo motivo del ricorso di Mannolo e nel primo, secondo, quarto e quinto motivo del ricorso di Passalacqua.
6. Risulta, inoltre, manifestamente infondato - oltre che insuperabilmente generico, non essendosi chiarita l'ipotetica incidenza dell'eventuale espunzione di questo elemento, alla luce del criterio della cosiddetta "prova di resistenza" delle residue emergenze istruttorie - il terzo motivo di Passalacqua, in ordine alla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni di Cerminata, in conseguenza della irritualità della loro assunzione e verbalizzazione. Nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, non è applicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito dall'art. 11 526 cod. proc. pen. e vige, invece, compensato dalla riduzione premiale, il principio della decisione allo stato degli atti, stabilito dall'art. 442, comma 1 -bis, cod. proc. pen.; il ricorrente, d'altronde, optando per il rito abbreviato, non ha palesato interesse ad approfondimenti istruttori sul punto.
Ai fini della decisione, salve le inutilizzabilità cosiddette patologiche, sono dunque utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, comprese le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da un collaboratore di giustizia in fase di indagini, anche in assenza dei difensori dei ricorrenti, poiché di esse, come di tutte le risultanze probatorie antecedenti all'istanza di abbreviato, lo stesso imputato ha accettato l'utilizzabilità (Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù, Rv. 282199-03; Sez. 2, n. 39342 del 15/09/2016, Lionti, Rv. 268378-01.
Cfr. anche Sez. 2, n. 42917 del 27/06/2019, Bitonti, Rv. 277891-01, secondo cui il parametro delle inutilizzabilità nel giudizio abbreviato assume rilievo limitato in ragione della scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova anche gli atti di indagine compiuti in ipotesi senza il rispetto delle forme di rito).
7. In merito, infine, al censurato utilizzo a fondamento dell'affermazione di condanna di sentenze non ancora definitive, occorre rilevare che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova, limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677- 01).
La sentenza non definitiva può, dunque, essere utilizzata solo come prova dei fatti documentali da essa rappresentati, non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in essa contenute; tuttavia, non è precluso al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41405 del 16/05/2019, Rossi, Rv. 277136-01;
Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Acampora, Rv. 234400-01). Anche il sesto motivo di Passalacqua è, quindi, generico, laddove non precisa compiutamente - nel contesto delle plurime e variegate emergenze processuali a carico - i singoli elementi di prova irritualmente introdotti nel compendio istruttorio, e, comunque, manifestamente infondato.
8. Entrambi i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 12 t Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. Consegue altresì la condanna di entrambi gli imputati alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile costituita nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all'attività svolta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricors