Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence due to inadmissible grounds regarding waived dismissal reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground cited concerned reasons for dismissal that had been waived during the appellate plea bargain procedure. The appellant, Carlo Roselli, argued for a review of potential dismissal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court ruled these topics fall outside the scope of appellate agreements. Consequently, the court reaffirmed that parties cannot unilaterally challenge the agreed sentence regarding waived issues, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In plea bargain appeals, cassation grounds regarding waived dismissal reasons or non-illegal sentencing determinations are inadmissible as they do not challenge the legality of the agreed sentence itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSELLI CARLO nato a ANDRIA il 11/03/1989 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, a seguito di concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen, con sentenza del 18/11/2024, previa declaratoria di inammissibilità dei motivi oggetto di rinuncia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani in data 07/11/2022, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. ha rideterminato la pena inflitta a Carlo Roselli nella misura di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto ai sensi dell’art. 648 cod. pen., con conferma nel resto della sentenza impugnata.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Carlo Rosselli, per mezzo del suo difensore, con unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto la violazione di legge per omessa verifica della insussistenza delle ragioni poste alla base di un eventuale proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo non consentito. Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Sul tema si è precisato, con principio che qui si intende ribadire che: “In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’illegalità della pena concordata” (Sez. 319983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all’evidenza non ricorre anche sulla base della mera lettura dei motivi di appello, della sentenza e del motivo di ricorso proposto in questa sede, tra l’altro con allegazioni del tutto generiche ed astratte.
2. Occorre in tal senso richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “In tema diconcordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).
3. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen