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Ordinanza — n. 14398/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court allows late request for time extension due to lack of effective knowledge of the criminal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14398/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's request for a time extension to appeal a criminal judgment. The lower court had rejected the request because the appellant allegedly knew of the judgment in 2022, but the Court found this fact unsupported by the procedural record. The decision rests on the principle that the thirty-day deadline only begins when the appellant has effective knowledge of the file, which occurred in 2024 when the new defense lawyer obtained a copy.

Regesto Legislator

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Art. 175, comma 2, cod. proc. pen.; The thirty-day period for requesting a time extension begins only upon the convicted person's effective knowledge of the criminal judgment, and the court must presume such knowledge is lacking if there is uncertainty, placing the burden of proof on the appellant to show they were unaware.

Parole chiave

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time extension request effective knowledge requirement criminal judgment notification procedural deadline calculation burden of proof allocation defense lawyer appointment PST portal rejection

Disposizioni normative citate

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Art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Ciò premesso in punto di fatto, occorre, in via preliminare, affrontare la questione della tempestività dell'istanza di restituzione nel termine presentata dalla Guglielmi, ex art. 175, comma secondo, cod.
art. 175 cod. proc. pen
Ciò premesso in punto di fatto, occorre, in via preliminare, affrontare la questione della tempestività dell'istanza di restituzione nel termine presentata dalla Guglielmi, ex art. 175, comma secondo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017
Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021
Murgia, 271944 - 01; Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, dep.

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Testo completo

liatario Avv. Michele Dell’Erba e divenuto esecutivo in data 27 gennaio 2022; • In data 16 maggio 2024 l’Avv. Manzari ha depositato in Cancelleria la nomina difensiva che la ricorrente aveva sottoscritto in data 3 dicembre 2020; • In data 17 maggio 2024 il medesimo difensore ha accertato che, in data 20 aprile 2021, il deposito della nomina era stato rifiutato dal portale PST e che, di conseguenza, l’elezione di domicilio effettuata dalla Guglielmi in data 3 dicembre 2020 non era mai stata inserita nel fascicolo del Pubblico ministero; • In data 22 maggio 2024 l’Avv, Manzari, dopo aver ricevuto in data 20 maggio 2024 copia degli atti del procedimento, ha presentato istanza di restituzione in termini.

2. Ciò premesso in punto di fatto, occorre, in via preliminare, affrontare la questione della tempestività dell'istanza di restituzione nel termine presentata dalla Guglielmi, ex art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. La tempestività dell'istanza veniva esclusa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari sull'assunto che la ricorrente avrebbe avuto conoscenza del procedimento l’11 gennaio 2022, quando il decreto penale di condanna veniva notificato all’Avv. Michele Dell’Erba. Deve, tuttavia, rilevarsi che tale assunto è smentito dalle emergenze processuali, correttamente richiamate dalla difesa della ricorrente nel ricorso, atteso che il termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di restituzione nel termine, non decorreva da tale notifica (stante l’interruzione dei rapporti tra la Guglielmi e l’Avv.

Dell’Erba conseguente alla revoca del mandato defensionale ed alla elezione di domicilio sopravvenuta in data 3 dicembre 2020) ma dal diverso momento della conoscenza del fascicolo processuale nel quale il decreto penale di condanna era stato adottato, che aveva luogo il 22 maggio 2024 allorquando il difensore di fiducia del ricorrente, Avv. Manzari, otteneva copia del fascicolo n. 686/2021 R.G.N.R. Né potrebbe essere diversamente, atteso che il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 175 cod. proc. pen., postula una conoscenza effettiva e non generica dell'atto processuale, atteso che diversamente si vanificherebbe la ratio dell'istituto restitutorio, finalizzata a tutelare la condizione di buona fede del condannato non impugnante.

3. Ciò detto, deve essere rimarcato che, ferma restando la regolarità formale della notifica del decreto penale di condanna, effettuata in ossequio dell’unica elezione di domicilio presente nel fascicolo delle indagini preliminari all’epoca di emissione del decreto penale (stante la mancata accettazione da parte del portale PST dell’elezione di domicilio datata 3 dicembre 2020), deve tuttavia opinarsi che la risposta del Giudice per le indagini preliminari di Bari non sia corretta in ordine alla conoscenza effettiva del decreto penale di condanna da parte della ricorrente.

Il decidente ha motivato il rigetto dell’istanza di restituzione in termini proposta dalla Guglielmi in ragione del fatto che la nomina degli Avv.ti Manzari e Bellinghieri e la contestuale revoca dell’elezione di domicilio datata 01 dicembre 2020 non è stata accettata nel portale PST con conseguente regolarità della notifica del decreto di penale di condanna presso il precedente domiciliatario della ricorrente, Avv. Dell’Erba. È stato, inoltre, affermato che la Guglielmi ed i suoi nuovi difensori avrebbero omesso di attivarsi al fine di verificare il buon esito del deposito della nuova nomina defensionale e della contestuale elezione di domicilio con conseguente tardività dell’istanza di restituzione in termini.

4. L'esegesi del Giudice per le indagini preliminari non tiene conto del disposto dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il destinatario del decreto penale di condanna che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito a sua richiesta nel termine per impugnare. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, a questo proposito, che grava sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui, come nel caso di specie, incertezza circa tale conoscenza (Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Rv.

Murgia, 271944 - 01; Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, dep. 23/02/2021, Serio, Rv. 2 F i r m a t o D a : E M A N U E L E C E R S O S I M O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 1 c d 1 8 a b d c a a 3 a 6 d - F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c F i r m a t o D a : S E R G I O B E L T R A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 2 a d 3 1 8 6 2 1 f 8 5 9 c e Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELE CERSOSIMO SERGIO BELTRANI 4 F i r m a t o D a :

E M A N U E L E C E R S O S I M O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 1 c d 1 8 a b d c a a 3 a 6 d - F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c F i r m a t o D a : S E R G I O B E L T R A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O