Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 14395/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive detention, upholding judge's assessment of recidivism risk based on intercepted conversations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14395/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against a preventive detention order, affirming the lower court's evaluation of the defendant's risk of reoffending. The appellant argued for alternative facts based on older mediation activities and hypothetical scenarios, failing to address the specific evidence regarding the defendant's removal from the Parisi clan. The court ruled that the judge's interpretation of intercepted conversations was a matter of fact reviewable only for manifest illogicality, which was not present here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 273 c.p.p.; Art. 274 c.p.p.: The requirement of actual danger of recidivism requires a prognostic evaluation based on a concrete analysis of the specific facts, the subject's personality, and the socio-environmental context, where continuity must be assessed based on proximity to the investigated acts and recent indicia of risk concretization.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive detention danger of recidivism intercepted conversations appellate review manifest illogicality prognostic evaluation clan affiliation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 273 c.p.p.
Art. 274 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi
Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu
282891–01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv.
Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra
282991 – 01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv.
Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv.
Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio
Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, Cremona
Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, Pitasi

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e, i giudici cautelari hanno fatto leva su elementi specifici tratti dalle evidenze processuali disponibili e, in particolare, sull’interpretazione delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini preliminari attestanti “l'intervenuto allontanamento dell'indagato dal clan Parisi quantomeno dal Capodanno 2023” (vedi pagg. 17 e 18 dell’ordinanza impugnata). La decisione dei giudici del riesame è correttamente fondata sul consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.

Di conseguenza la continuità del periculum libertatis -nella sua dimensione temporale- deve essere valutata sulla base della vicinanza ai fatti oggetto di indagine ovvero della presenza di elementi indicativi recenti e idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a contenere (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891–01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 – 01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01). 2.1. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale, si è limitato a chiedere a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità delle doglianze.

L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi indiziari risalenti nel tempo (ci si riferisce all’attività di mediazione fra clan svolta dal Fiore nel 2019 ed ai risultati dei controlli di polizia giudiziaria del 2020) ovvero ipotetici e “negativi”, su considerazioni, cioè, generiche ed astratte; abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio indiziario. 2.2.

Quanto alle critiche sull’interpretazione delle conversazioni intercettate poste a fondamento della decisione, è sufficiente ricordare che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558;

Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01), così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massimata). La valutazione dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (vedi Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non massimata).

Nel caso di specie il ricorrente 2 F i r m a t o D a : E M A N U E L E C E R S O S I M O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 1 c d 1 8 a b d c a a 3 a 6 d - F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c F i r m a t o D a : S E R G I O B E L T R A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 2 a d 3 1 8 6 2 1 f 8 5 9 c e