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Ordinanza — n. 14391/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against settlement sentence for omitted reasoning not covered by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14391/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a settlement sentence without citing specific grounds permitted by law. The appellant argued the lower court failed to provide reasoning, but the court held that only objections regarding the parties' intent, prosecutor consent, or divergent content are admissible. Consequently, generic complaints about omitted reasoning on waived issues or sentencing determinations were rejected as legally impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals against settlement sentences, only objections regarding the parties' intent, prosecutor consent, or divergent content are admissible, while complaints about waived grounds or omitted reasoning on sentencing are inadmissible.

Parole chiave

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settlement sentence appeal omitted reasoning objection waived grounds inadmissibility procedural settlement law Cassation appeal limits motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Francesco Buscema, per il tramite del proprio procuratore speciale, ricorre avverso la sentenza del 02/10/2024 della Corte di appello di Catania, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Francesco Buscema, per il tramite del proprio procuratore speciale, ricorre avverso la sentenza del 02/10/2024 della Corte di appello di Catania, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018
272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: BUSCEMA FRANCESCO nato il 01/03/1986 a CATANIA avverso la sentenza in data 02/10/2024 della CORTE DI APPELLO DI CATA- NIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

1. Francesco Buscema, per il tramite del proprio procuratore speciale, ricorre avverso la sentenza del 02/10/2024 della Corte di appello di Catania, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico motivo denuncia il vizio di omessa motivazione.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone motivi d'impugnazione non consentiti avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art.599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

Più nello specifico, è stato chiarito che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01). Il ricorso in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in quanto si duole genericamente del mancato assolvimento dell'obbligo motivazione garantito dalla costituzione, senza neanche specificare rispetto a quali temi e/o motivi eventualmente non rinunciati la Corte di appello avrebbe omesso di motivare. Da qui la sua inammissibilità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell