Cassation court dismisses appeal claiming partial restitution mitigates criminal consequences under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the defense's argument that partial restitution mitigated criminal consequences. The defense argued that paying back the overpaid benefit should trigger statutory mitigation, but the court held that partial financial compensation does not erase non-pecuniary or irreparable harms. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 6 cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Partial restitution of damages is insufficient to establish the mitigation of criminal consequences under Art. 62 n. 6, as such mitigation requires the elimination of effects not reducible to economic compensation.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUSAIOLI MARINELLA nata a POGGIO MIRTETO il 07/01/1965 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, FLAVIA ALEMI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, con cui Marinella Fusaioli era stata condannata alla pena di giustizia per plurime violazioni dell'art. 7 del d. I. n. 4/2019 e di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen. (in un caso, nella forma tentata), per avere indebitamente ottenuto il beneficio del reddito di cittadinanza mediante artifici e raggiri consistiti in omissioni e false affermazioni.
2. Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell'imputata ha formulato un unico motivo, incentrato sulle lettere b) ed e) dell'art. 606 cod. proc. pen., in v relazione alla violazione di legge ed alla omessa motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante della elisione delle conseguenze dannose del reato (art. 62 n. 6, cod. pen.). Avendo l'imputata provveduto al pagamento della somma richiesta in restituzione dall'Inps (€ 4.067,49), le sarebbe dovuto essere riconosciuta la attenuante, anche se l'importo indebitamente percepito era superiore. Inoltre, la motivazione addotta (che quanto corrisposto fosse inferiore al percepito) non considera che in ogni caso, vi è stata, con la condotta di restituzione, l'elisione o comunque l'attenuazione delle conseguenze dannose del reato.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo su cui si articola. Va infatti escluso che il ristoro parziale del danno effettuato dalla imputata sia idoneo ad integrare la circostanza attenuante invocata o che esso possa aver prodotto l'elisione o la attenuazione delle conseguenze dannose della condotta illecita. 2.1 Sul primo aspetto, non può che sottolinearsi che il risarcimento parziale del danno non è il risarcimento integrale richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza, che lo pretende 'integrale ed effettivo' (ex multis, Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, dep. 2023, Bojic Rv. 284224 - 01;
Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793 - 01), sicché sono insufficienti tanto l'eventuale dichiarazione satisfattiva della persona offesa a fronte di un risarcimento parziale quanto la restituzione non integrale giustificata dalla richiesta parziale dell'ente, come nel caso specifico. 2.2 Quanto all'ulteriore profilo, è stato autorevolmente evidenziato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., la elisione o la attenuazione delle conseguenze dannose, deve riferirsi ad effetti pregiudizievoli che non si identifichino in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile (Sez. 3, n. 2858 del 30/11/2022, dep. 2023, Bertini, Rv. 284127 -02;
Sez. 3, n. 17015 del 21/12/2022, dep. 2023, Ricci, Rv. 284495 - 01).
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2025 Il C