Cassation court dismisses appeal on fraud charges, rejecting claim of evidence distortion and confirming statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Vito Donato Milano's appeal against his conviction for fraud and misappropriation, ruling the request inadmissible. The appellant argued that the appellate court distorted testimonial evidence regarding the ownership of a forklift, but the court found no incontrovertible distortion of decisive proof. Consequently, the appeal was dismissed, the statute of limitations was confirmed as not expired, and the appellant was ordered to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 157, 160 c.p.: The court of cassation reviews only the exact transposition of decisive evidence, prohibiting a re-evaluation of the meaning of testimony or a new interpretation of its probative value.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MILANO VITO DONATO nato il 22/08/1947 a GIOIA DEL COLLE avverso la Corte di appello in data 17/11/2023 della CORTE DI APPELLO DI BARI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale GIUSEPPE SASSONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le note fatte pervenire dall'Avvocato MAURIZIO TOLENTINO, che (con la prima) ha concluso per l'accoglimento del ricorso e (con la seconda) ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero; letta la nota dell'Avvocato GUGLIELMO STARACE che, nell'interesse della parte civile CASULLI MICHELE, ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO1. Vito Donato Milano, per il tramite del proprio procuratore speciale, impu- gna la sentenza in data 17/11/2023 della Corte di appello di Bari, che ha confer- mato la sentenza in data 27/05/2022 del Tribunale di Bari, che lo aveva condan- nato per i reati di truffa e di appropriazione indebita. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione e travisamento di una prova decisiva, in riferi- mento alla testimonianza di Liso Sebastiano. Il ricorrente premette che, secondo l'assunto accusatorio, Milano avrebbe noleggiato dalla società Jungheinrich Italiana s.r.l. il carrello elevatore oggetto di entrambi i reati e, quindi, non ne sarebbe proprietario.
Sostiene, dunque, che la prospettazione accusatoria non è stata provata e, anzi, è stata smentita dalla testimonianza resa da Liso Sebastiano, i cui contenuti sono stati travisati dalla corte di appello. Aggiunge che la corte di appello ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla testimonianza del luogotenente Penza Pierpaolo che, però, aveva appreso de relato (da Liso Sebastiano) che Milano aveva noleggiato il carrello elevatore, non aveva effettuato alcun accertamento documentale in ordine alla titolarità dello stesso e aveva reso dichiarazioni contraddittorie.
A sostegno dell'assunto vengono compendiate e illustrate le testimonianze di Liso e Penza, al fine di dimostrare il travisamento della prova e la contradditto- rietà della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. 1.1. Per come premesso dal ricorrente, secondo l'ipotesi accusatoria, Milano si sarebbe presentato a Casulli Michele quale proprietario del carrello elevatore marca Jungheinrich modello DFG 425 matricola n. FN479492, mentre in realtà di quel carrello non era proprietario, avendolo soltanto noleggiato dalla società Jun- gheinrich Italia s.p.a.; avrebbe, quindi, indotto in errore Casulli vendendogli un carrello che non era di sua proprietà e, al contempo, appropriandosene al fine di realizzare tale condotta truffaldina.
Il ricorrente evidenzia come sia la truffa, sia l'appropriazione indebita, così come contestate, suppongano che Milano non fosse proprietario del carrello ele- vatore sopra descritto. Osserva, dunque, come tale presupposto di fatto manchi, perché dalle te- stimonianze di Liso Sebastiano (funzionario commerciale della società tedesca) emerge che il carrello elevatore in questione era stato in effetti acquistato da Mi- lano, dopo averlo originariamente noleggiato.ì 1.2. Sulla base di tale osservazione, il ricorrente denuncia il travisamento della prova e, comunque, la contraddittorietà della motivazione, in quanto la corte di appello ha ritenuto provata l'ipotesi accusatoria travisando i contenuti della te- stimonianza di Liso Sebastiano, affermando che dalle sue dichiarazioni era emerso che Milano aveva noleggiato il carrello elevatore con matricola FN47942 oggetto materiale dei reati contestati, mentre aveva acquistato quello con la matricola FN47941, estraneo alla vicenda delittuosa.
Secondo il ricorrente, invece, Liso Sebastiano aveva dichiarato che proprio il carrello con matricola n. FN47942 era stato prima noleggiato e poi acquistato da Milano che, pertanto, al momento del fatto ne era proprietario, con la conseguente insussistenza della truffa e dell'appropriazione indebita. A sostegno di quanto dedotto vengono riportati nel ricorso alcuni stralci della deposizione testimoniale di Liso Sebastiano. 1.2.1. Va però precisato che tali censure, ancorchè intitolate al vizio di tra- visamento della prova, vanno più correttamente collocate nella nozione di travisa- mento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene -in sostanza- censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla corte di appello.
Il travisamento della prova, invero, «ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. In quest'ul- timo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se questi elementi esi- stano», (in tal senso, cfr. Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep., Bartalini, Rv. 235656 — 01). 1.2.1. Tale struttura critica non si rinviene nel caso in esame, dove con l'impugnazione si offre una rivisitazione del quadro probatorio, con la valorizza- zione di alcuni elementi (la testimonianza di Liso Sebastiano) correlata alla svalu- tazione di altri elementi di segno contrario (la testimonianza del luogotenente Penza Pierpaolo).
Con l'impugnazione, invero, si sostiene che i giudici dell'appello avrebbero travisato il contenuto della testimonianza di Liso Sebastiano, perché questi nel corso del suo esame avrebbe dichiarato che proprio il carrello che si sostiene og- getto materiale del reato era stato acquistato da Milano. Tale deduzione viene accompagnate da argomentazioni intese a svilire la valenza probatoria della testi- monianza resa dal luogotenente Penza Pierpaolo, perché quegli: avrebbe appreso solo de relato dalla società concessionaria che il mezzo era stato dato a noleggio, non aveva acquisito il alcun contratto di noleggio e aveva riferito di avere acquisito l'informazione da Liso Sebastiano.
Z n 3 A \ 3 .)k \ _,, Aggiunge che la dichiarazione testimoniale del luogotenente Penza erano contraddittorie. Dalla lettura complessiva del motivo di ricorso, quindi, emerge come con l'impugnazione si solleciti alla corte di cassazione una rilettura delle dichiarazioni testimoniali raccolte in dibattimento, nel senso di attribuire un prevalente signifi- cato probatorio alla testimonianza dell'una rispetto all'altra, sulla base -peraltro- di stralci estrapolati dall'esame di Liso e con la sintesi delle dichiarazioni di Penza, che il ricorso pone a confronto sulla base -peraltro- di una riproduzione parziale e incompleta della testimonianza che si assume travisata.
Proprio la necessità di confrontare e di rivalutare il risultato probatorio porta la censura al di fuori del paradigma del vizio di travisamento della prova, che si configura nella utilizzazione di una prova inesistente ovvero nella mancata utiliz- zazione di una prova esistente connotate della incontrovertibile decisività, in quanto la loro inclusione o esclusione dal compendio probatorio avrebbe oggetti- vamente condotto a una decisione opposta da quella raggiunta dal giudice. E' stato incisivamente spiegato, invero, che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'e- satta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica di- storsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpreta- zione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01).
Tali connotati di oggettività non si rinvengono nel ricorso in esame, dove lo stesso ricorrente evidenzia come vi siano elementi a carico dell'imputato (la testi- monianza di Penza), i medesimi valorizzati dal giudice di primo grado, che la corte di appello non ha ritenuto superati dalla testimonianza di Liso Sebastiano, i cui contenuti -peraltro- vengono riletti nel ricorso sulla base di stralci del verbale che le ha raccolte e che, in ragione della loro parziarietà, si prestano a letture alterna- tive, così che la loro valenza dimostrativa discende dalla valutazione datane dall'in- terprete e non dalla loro intrinseca e a-valutativa forza dimostrativa.
Da ciò discende l'infondatezza del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
2. Nonostante la valida instaurazione del rapporto processuale, il reato non si è prescritto, atteso che, in applicazione degli artt. 157 e 160 cod. pen., avendo riguardo alla data di commissione del reato, agli atti interruttivi e a 447 giorni di sospensione (per istanze di rinvio e per la sospensione COVID-19), la fattispecie estintiva maturerebbe il 29/07/2025. 4 Mb 3. L'esito del giudizio comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla